Art. 25.
               Modalita' dell'operazione di decortica
 
   1.  L'operazione di decortica deve essere condotta a regola d'arte
e cioe' senza arrecare  lesioni  traumatiche  di  qualsiasi  tipo  al
fellogeno o "mammina".
   2.  Le  violazioni  delle  disposizioni contenute nel comma 1 sono
punite con la sazione amministrativa da lire 30.000  a  lire  300.000
per ciascuna pianta.