Art. 25. Modalita' dell'operazione di decortica 1. L'operazione di decortica deve essere condotta a regola d'arte e cioe' senza arrecare lesioni traumatiche di qualsiasi tipo al fellogeno o "mammina". 2. Le violazioni delle disposizioni contenute nel comma 1 sono punite con la sazione amministrativa da lire 30.000 a lire 300.000 per ciascuna pianta.