Art. 26. Revoca delle autorizzazioni 1. le autorizzazioni previste nei precedenti articoli possono essere revocate con provvedimenti motivati: a) in caso di violazione delle prescrizioni contenute nelle autorizzazioni; b) in caso di violazione delle disposizioni della presente legge; c) in caso di tagli generali o parziali; d) in caso di incendi; e) a causa di sopravvenute esigenze silvo-colturali.