Art. 26.
                     Revoca delle autorizzazioni
 
   1.  le  autorizzazioni  previste  nei  precedenti articoli possono
essere revocate con provvedimenti motivati:
     a) in caso di  violazione  delle  prescrizioni  contenute  nelle
autorizzazioni;
     b)  in  caso  di  violazione  delle  disposizioni della presente
legge;
     c) in caso di tagli generali o parziali;
     d) in caso di incendi;
     e) a causa di sopravvenute esigenze silvo-colturali.