Art. 30. Vincoli di tutela ambientale previsti dalla legge 8 agosto 1985, n. 431 1. Sono fatti salvi i vincoli di tutela ambientale, e le relative procedure autorizzatorie, previsti dalla legge n. 431 del 1985 "Conversione in legge, con modificazioni del decreto legge 27 giugno 1985, n. 312, recante disposizioni urgenti per la tutela delle zone di particolare interesse ambientale". 2. Le piante da sughero che rivestono particolare interesse naturalistico o ambientale, anche se isolate, potranno essere classificate come monumento naturale e come tali non potranno essere sottoposte a tagli. La classificazione avviene con provvedimento dell'Assessore regionale della difesa dell'ambiente, anche su motivata proposta degli Ispettorati ripartimentali delle foreste e degli enti locali, notificato ai proprietari ed al sindaco del Comune interessato che provvede alla pubblicazione nell'Albo. Pretorio per quindici giorni consecutivi. Contestualmente alla emanazione del provvedimento l'Assessore della difesa dell'ambiente determina la somma dovuta al proprietario a titolo di indennizzo, che non puo' essere inferiore al prezzo di macchiatico corrente per la specie. 3. Il taglio, il danneggiamento e lo sradicamento di piante da sughero classificate e dichiarate monumento naturale costituiscono violazione e come tali soggiaciono alle sanzioni previste dalle norme in materia di tutela ambientale. 4. Potra' essere autorizzato il taglio delle piante da sughero classificate ai sensi del presente articolo, con provvedimento dell'Assessore della difesa dell'ambiente, solamente nell'ipotesi che la pianta abbia esaurito le funzioni vitali. L'accertamento e' effettuato dagli Ispettorati ripartimentali delle foreste.