Art. 30.
 
Vincoli  di  tutela ambientale previsti dalla legge 8 agosto 1985, n.
431
   1. Sono fatti salvi i vincoli di tutela ambientale, e le  relative
procedure  autorizzatorie,  previsti  dalla  legge  n.  431  del 1985
"Conversione in legge, con modificazioni del decreto legge 27  giugno
1985,  n.  312, recante disposizioni urgenti per la tutela delle zone
di particolare interesse ambientale".
   2. Le  piante  da  sughero  che  rivestono  particolare  interesse
naturalistico   o  ambientale,  anche  se  isolate,  potranno  essere
classificate come monumento naturale e come tali non potranno  essere
sottoposte  a  tagli.  La  classificazione  avviene con provvedimento
dell'Assessore  regionale  della  difesa  dell'ambiente,   anche   su
motivata  proposta  degli  Ispettorati ripartimentali delle foreste e
degli enti locali, notificato ai proprietari ed al sindaco del Comune
interessato che provvede alla pubblicazione nell'Albo.  Pretorio  per
quindici  giorni  consecutivi.  Contestualmente  alla  emanazione del
provvedimento l'Assessore della  difesa  dell'ambiente  determina  la
somma  dovuta  al  proprietario  a titolo di indennizzo, che non puo'
essere inferiore al prezzo di macchiatico corrente per la specie.
   3.  Il  taglio,  il  danneggiamento e lo sradicamento di piante da
sughero classificate e dichiarate  monumento  naturale  costituiscono
violazione e come tali soggiaciono alle sanzioni previste dalle norme
in materia di tutela ambientale.
   4.  Potra'  essere  autorizzato  il taglio delle piante da sughero
classificate  ai  sensi  del  presente  articolo,  con  provvedimento
dell'Assessore della difesa dell'ambiente, solamente nell'ipotesi che
la  pianta  abbia  esaurito  le  funzioni  vitali.  L'accertamento e'
effettuato dagli Ispettorati ripartimentali delle foreste.