Art. 32.
                          Norma transitoria
 
   1. Le disposizioni contenute nella  presente  legge  si  applicano
anche  alle  violazioni,  ed ai relativi procedimenti amministrativi,
delle disposizioni contenute nel Capo  II  della  legge  regionale  7
giugno  1989,  n.  37,  (Disciplina  e  provvidenze  a  favore  della
sughericoltura e  dell'industria  sughericola),  purche'  i  relativi
provvedimenti non siano ancora definitivi.