Art. 32. Norma transitoria 1. Le disposizioni contenute nella presente legge si applicano anche alle violazioni, ed ai relativi procedimenti amministrativi, delle disposizioni contenute nel Capo II della legge regionale 7 giugno 1989, n. 37, (Disciplina e provvidenze a favore della sughericoltura e dell'industria sughericola), purche' i relativi provvedimenti non siano ancora definitivi.