Art. 34. Concessione delle provvidenze 1. L'Assessore regionale della difesa dell'ambiente assegna agli Ispettorati ripartimentali del Corpo forestale e di vigilanza ambientale le disponibilita' del bilancio regionale per la concessione delle provvidenze previste dal Capo I della presente legge, sulla base dei programmi di ripartizione approvati ai sensi dell'articolo 4, lettera l), della legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1. 2. Per l'assunzione degli impegni e l'ordinazione dei pagamenti concernenti la concessione delle provvidenze, l'Assessore regionale della difesa dell'ambiente autorizza aperture di credito a favore dei funzionari preposti a detti uffici, utilizzabili mediante l'emissione di ordinativi intestati ai beneficiari. 3. L'emissione di ordinativi superiori alla somma di lire 600.000.000 deve essere preventivamente autorizzata dall'Assessore regionale della difesa dell'ambiente.