Art. 34.
                    Concessione delle provvidenze
 
   1.  L'Assessore  regionale della difesa dell'ambiente assegna agli
Ispettorati  ripartimentali  del  Corpo  forestale  e  di   vigilanza
ambientale   le   disponibilita'   del   bilancio  regionale  per  la
concessione delle provvidenze previste  dal  Capo  I  della  presente
legge,  sulla  base  dei programmi di ripartizione approvati ai sensi
dell'articolo 4, lettera l), della legge regionale 7 gennaio 1977, n.
1.
   2.  Per  l'assunzione  degli impegni e l'ordinazione dei pagamenti
concernenti la concessione delle provvidenze,  l'Assessore  regionale
della difesa dell'ambiente autorizza aperture di credito a favore dei
funzionari preposti a detti uffici, utilizzabili mediante l'emissione
di ordinativi intestati ai beneficiari.
    3.  L'emissione  di  ordinativi  superiori  alla  somma  di  lire
600.000.000 deve essere  preventivamente  autorizzata  dall'Assessore
regionale della difesa dell'ambiente.