Art. 7. Sanzioni per l'abbattimento delle piante da sughero sena autorizzazione 1. L'abbattimento di ciascuna pianta da sughero senza autorizzazione comporta una sanzione amministrazione pari al doppio, sia nella misura massima che nella misura minima, della sanzione prevista per l'abbattimento delle piante da sughero nelle prescrizioni di massima e di polizia forestale emanate in attuazione del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267 (Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e terreni montani). 2. Lo stradicamenteo di ciascuna ceppaia senza autorizzazione comporta una sanzione amministrativa pari al doppio della sanzione per l'abbattimento di una pianta da sughero di diametro inferiore a cinque centimetri nella prescrizione di massima e di polizia fore- stale.