Art. 7.
              Sanzioni per l'abbattimento delle piante
                   da sughero sena autorizzazione
 
   1.   L'abbattimento   di   ciascuna   pianta   da   sughero  senza
autorizzazione comporta una sanzione amministrazione pari al  doppio,
sia  nella  misura  massima  che  nella misura minima, della sanzione
prevista  per  l'abbattimento   delle   piante   da   sughero   nelle
prescrizioni  di massima e di polizia forestale emanate in attuazione
del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267 (Riordinamento e  riforma
della legislazione in materia di boschi e terreni montani).
   2.  Lo  stradicamenteo  di  ciascuna  ceppaia senza autorizzazione
comporta una sanzione amministrativa pari al  doppio  della  sanzione
per  l'abbattimento  di una pianta da sughero di diametro inferiore a
cinque centimetri nella prescrizione di massima e  di  polizia  fore-
stale.