Art. 9.
                      Definizione di sughereta
 
   1. Ai fini delle disposizioni contenute negli articoli 14, 15, 16,
17,  18  e  19  della  presente  legge  sono  considerati sugherete i
soprassuoli forestali costituiti in prevalenza da piante  da  quercia
di sughero di qualsiasi eta' e sviluppo che presentino almeno uno dei
seguenti requisiti:
     a)  siano  costituiti  da  pianti da sughero, gia' demaschiate o
meno, la cui copertura, effettuata dalle chiome, interessi  piu'  del
40 per cento della superficie sulla quale il popolamento vegeta e sia
presente e diffusa rinnovazione in qualsiasi stadio di accrescimento;
     b)  siano costituiti da soprassuoli forestali misti nei quali la
quercia da sughero rappresenti piu' del 50 per cento della  copertura
totale del soprassuolo forestale;
     c)  siano costituiti da ceppaie di quercia da sughero, degradate
da azioni antropiche nei quali la densita' media  delle  ceppaie  non
sia inferiore a 200 per ettario;
     d)  siano  costituiti  da  soprassuoli  forestali  in  cui siano
semenzali o giovani soggetti, maturati o di introduzione artificiale,
in numero non inferiore a 600 per ettaro.