Art. 9. Definizione di sughereta 1. Ai fini delle disposizioni contenute negli articoli 14, 15, 16, 17, 18 e 19 della presente legge sono considerati sugherete i soprassuoli forestali costituiti in prevalenza da piante da quercia di sughero di qualsiasi eta' e sviluppo che presentino almeno uno dei seguenti requisiti: a) siano costituiti da pianti da sughero, gia' demaschiate o meno, la cui copertura, effettuata dalle chiome, interessi piu' del 40 per cento della superficie sulla quale il popolamento vegeta e sia presente e diffusa rinnovazione in qualsiasi stadio di accrescimento; b) siano costituiti da soprassuoli forestali misti nei quali la quercia da sughero rappresenti piu' del 50 per cento della copertura totale del soprassuolo forestale; c) siano costituiti da ceppaie di quercia da sughero, degradate da azioni antropiche nei quali la densita' media delle ceppaie non sia inferiore a 200 per ettario; d) siano costituiti da soprassuoli forestali in cui siano semenzali o giovani soggetti, maturati o di introduzione artificiale, in numero non inferiore a 600 per ettaro.