Art. 15. Contenimento della produzione di rifiuti e incentivazione del recupero di loro frazioni 1. La Regione e le province stipulano convenzioni con operatori singoli o associati della grande distribuzione e della produzione, al fine di contenere la produzione dei rifiuti solidi urbani e assimilabili; di tali convenzioni deve essere data completa informazione alla competente commissione consiliare. 2. Le province stipulano convenzioni con i comuni, i consorzi nazionali obbligatori di cui alla legge 9 novembre 1988, n. 475 ed imprese singole o associate, anche sulla base di intese predisposte dalla Regione, al fine di incentivare e coordinare il mercato del recupero delle frazioni raccolte separatamente, il trattamento delle stesse nonche' il riciclaggio dei materiali.