Art. 15.
              Contenimento della produzione di rifiuti
           e incentivazione del recupero di loro frazioni
 
   1. La Regione e le province stipulano  convenzioni  con  operatori
singoli o associati della grande distribuzione e della produzione, al
fine   di  contenere  la  produzione  dei  rifiuti  solidi  urbani  e
assimilabili;  di  tali  convenzioni  deve   essere   data   completa
informazione alla competente commissione consiliare.
   2.  Le  province  stipulano  convenzioni  con i comuni, i consorzi
nazionali obbligatori di cui alla legge 9 novembre 1988,  n.  475  ed
imprese  singole  o associate, anche sulla base di intese predisposte
dalla Regione, al fine di incentivare e  coordinare  il  mercato  del
recupero  delle frazioni raccolte separatamente, il trattamento delle
stesse nonche' il riciclaggio dei materiali.