Art. 16.
               Riscontri e divulgazione dei risultati
 
   1. I comuni, o per essi l'ente gestore del  servizio,  trasmettono
alla  Regione e alla provincia, entro il 28 febbraio di ciascun anno,
un  rendiconto  dei  risultati  conseguiti  tramite  il  servizio  di
raccolta   differenziata   specificando   per   ciascuna  frazione  i
quantitativi raccolti, le modalita' con cui e' svolto il servizio, le
quantita' e i valori medi dei prezzi di  collocamento  delle  materie
recuperate.
   2.  I  rendiconti  di  cui  al  comma  1  sono accompagnati da una
valutazione  economica  dei  costi  sostenuti  per  le  attivita'  di
raccolta   differenziata,   dei  ricavi  derivanti  dalla  vendita  o
dall'utilizzo  diretto  delle  materie  e  dell'energia   recuperate,
compresa  una valutazione comparativa rispetto ai costi sostenuti per
i rifiuti smaltiti nelle forme ordinarie  e  al  miglioramento  delle
condizioni ambientali locali.
   3.   I   comuni  danno  informazione  ai  cittadini,  nelle  forme
opportune, dei risultati quantitativi  ed  economici  della  raccolta
differenziata, dei dati consuntivi.