Art. 16. Riscontri e divulgazione dei risultati 1. I comuni, o per essi l'ente gestore del servizio, trasmettono alla Regione e alla provincia, entro il 28 febbraio di ciascun anno, un rendiconto dei risultati conseguiti tramite il servizio di raccolta differenziata specificando per ciascuna frazione i quantitativi raccolti, le modalita' con cui e' svolto il servizio, le quantita' e i valori medi dei prezzi di collocamento delle materie recuperate. 2. I rendiconti di cui al comma 1 sono accompagnati da una valutazione economica dei costi sostenuti per le attivita' di raccolta differenziata, dei ricavi derivanti dalla vendita o dall'utilizzo diretto delle materie e dell'energia recuperate, compresa una valutazione comparativa rispetto ai costi sostenuti per i rifiuti smaltiti nelle forme ordinarie e al miglioramento delle condizioni ambientali locali. 3. I comuni danno informazione ai cittadini, nelle forme opportune, dei risultati quantitativi ed economici della raccolta differenziata, dei dati consuntivi.