Art. 10.
       Attribuzioni delegate alle amministrazioni provinciali
 
   1.  Le  province,  in sede di elaborazione degli schemi di assetto
della rete distributiva da inserire nei piani infraregionali previsti
dagli artt. 12 e 13 della legge regionale 5 settembre  1988,  n.  36,
formulano   proposte,  oltre  che  sulla  localizzazione  dei  centri
commerciali e degli altri insediamenti  commerciali  in  sede  fissa,
anche  sulla localizzazione e la classificazione dei mercati operanti
su aree pubbliche aventi una area di attrazione sovracomunale.