Art. 10. Attribuzioni delegate alle amministrazioni provinciali 1. Le province, in sede di elaborazione degli schemi di assetto della rete distributiva da inserire nei piani infraregionali previsti dagli artt. 12 e 13 della legge regionale 5 settembre 1988, n. 36, formulano proposte, oltre che sulla localizzazione dei centri commerciali e degli altri insediamenti commerciali in sede fissa, anche sulla localizzazione e la classificazione dei mercati operanti su aree pubbliche aventi una area di attrazione sovracomunale.