Art. 4.
 
    Rilascio autorizzazioni per l'esercizio del commercio su aree
     pubbliche di cui al comma 3 dell'art. 2 della legge statale
 
   1.  Il  comune,  sulla  base del nulla-osta regionale, rilascia le
autorizzazioni per l'esercizio del commercio su aree pubbliche di cui
al comma 3 dell'art. 2 della legge statale.
   2. Al rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 1, provvede:
     a) il comune di residenza  o  sede  legale  rispettivamente  dei
soggetti   e   delle   imprese   richiedenti,   nel   caso   in   cui
l'autorizzazione riguardi almeno un posteggio sito in tale comune;
     b) un comune a  scelta  del  richiedente,  fra  quelli  sede  di
posteggio, nel caso in cui l'autorizzazione riguardi posteggi siti in
comuni non di residenza o non sede legale delle imprese interessate.
   3.  Ai  fini  della validita' dell'autorizzazione il comune che la
rilascia deve  indicare  i  dati  relativi  al  numero  dei  posteggi
contenuti  nel  nulla-osta  regionale. L'esercizio della attivita' di
vendita nei singoli posteggi  e'  subordinato  all'ottenimento  della
relativa  concessione  da  parte dei comuni competenti al rilascio. A
tal fine il comune che rilascia  l'autorizzazione  ne  da'  immediata
comunicazione  alla  Regione, alla Camera di commercio competente per
territorio e agli altri comuni sede di posteggio. I  comuni  sede  di
posteggio  devono  comunicare  immediatamente alla Regione l'avvenuta
concessione di posteggio.
   4. Con lo stesso procedimento di cui ai precedenti  commi  vengono
rilasciate le autorizzazioni stagionali.