Art. 4. Rilascio autorizzazioni per l'esercizio del commercio su aree pubbliche di cui al comma 3 dell'art. 2 della legge statale 1. Il comune, sulla base del nulla-osta regionale, rilascia le autorizzazioni per l'esercizio del commercio su aree pubbliche di cui al comma 3 dell'art. 2 della legge statale. 2. Al rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 1, provvede: a) il comune di residenza o sede legale rispettivamente dei soggetti e delle imprese richiedenti, nel caso in cui l'autorizzazione riguardi almeno un posteggio sito in tale comune; b) un comune a scelta del richiedente, fra quelli sede di posteggio, nel caso in cui l'autorizzazione riguardi posteggi siti in comuni non di residenza o non sede legale delle imprese interessate. 3. Ai fini della validita' dell'autorizzazione il comune che la rilascia deve indicare i dati relativi al numero dei posteggi contenuti nel nulla-osta regionale. L'esercizio della attivita' di vendita nei singoli posteggi e' subordinato all'ottenimento della relativa concessione da parte dei comuni competenti al rilascio. A tal fine il comune che rilascia l'autorizzazione ne da' immediata comunicazione alla Regione, alla Camera di commercio competente per territorio e agli altri comuni sede di posteggio. I comuni sede di posteggio devono comunicare immediatamente alla Regione l'avvenuta concessione di posteggio. 4. Con lo stesso procedimento di cui ai precedenti commi vengono rilasciate le autorizzazioni stagionali.