Art. 3.
                          Assegno vitalizio
 
  1. L'assegno vitalizio mensile compete ai Consiglieri  cessati  dal
mandato   che  abbiano  compiuto  60  anni  di  eta'  e  che  abbiano
corrisposto il contributo di cui all'articolo 2  per  un  periodo  di
almeno  cinque  anni  di  mandato  svolto nel Consiglio o che abbiano
esercitato la facolta' di cui all'articolo 4.
  2. L'assegno vitalizio, tanto  nella  forma  diretta  quanto  nella
quota  prevista  dall'articolo  8,  e'  cumulabile,  senza detrazione
alcuna, con ogni altro eventuale trattamento di quiescenza spettante,
a qualsiasi titolo, al Consigliere cessato dal mandato o agli  aventi
diritto alla quota di cui all'articolo 8.
  3. Ai fini del computo del periodo di mandato di cui al comma 1, la
frazione  di anno si considera come anno intero purche' sia di durata
non inferiore a sei mesi ed un giorno.