Art. 3. Assegno vitalizio 1. L'assegno vitalizio mensile compete ai Consiglieri cessati dal mandato che abbiano compiuto 60 anni di eta' e che abbiano corrisposto il contributo di cui all'articolo 2 per un periodo di almeno cinque anni di mandato svolto nel Consiglio o che abbiano esercitato la facolta' di cui all'articolo 4. 2. L'assegno vitalizio, tanto nella forma diretta quanto nella quota prevista dall'articolo 8, e' cumulabile, senza detrazione alcuna, con ogni altro eventuale trattamento di quiescenza spettante, a qualsiasi titolo, al Consigliere cessato dal mandato o agli aventi diritto alla quota di cui all'articolo 8. 3. Ai fini del computo del periodo di mandato di cui al comma 1, la frazione di anno si considera come anno intero purche' sia di durata non inferiore a sei mesi ed un giorno.