Art. 4. Contributi volontari 1. Il Consigliere che abbia versato il contributo di cui all'articolo 2 per un periodo inferiore a 5 anni ma pari almeno a 30 mesi, ha facolta' di continuare, qualora non sia rieletto o comunque cessi dal mandato, il versamento stesso per il tempo occorrente a conseguire il diritto all'assegno vitalizio minimo, che decorrera' dal primo giorno del mese successivo a quello in cui avra' maturato il quinquennio contributivo e compiuto il sessantesimo anno di eta'. 2. Il Consigliere che intende avvalersi della facolta' di cui al comma 1 deve presentare domanda scritta al Presidente del Consiglio entro il termine perentorio di centottanta giorni dalla data di mancata rielezione, o, se la cessazione del mandato avvenga per altre cause, dalla data nella quale e' uscito di carica. Il versamento deve avvenire in unica soluzione, entro centottanta giorni dall'accoglimento della domanda da parte dell'Ufficio di Presidenza, a pena di decadenza. L'ammontare del versamento e' determinato con riferimento alla indennita' di carica vigente alla data di presentazione della domanda. 3. Non e' ammesso alla contribuzione volontaria il Consigliere dichiarato ineleggibile. 4. I Consiglieri sospesi ai sensi della legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modificazioni e integrazioni hanno facolta' durante il periodo di sospensione di continuare volontariamente il versamento della contribuzione per l'assegno vitalizio e l'indennita' di fine mandato.