Art. 4.
                        Contributi volontari
 
  1.  Il  Consigliere  che  abbia  versato  il  contributo   di   cui
all'articolo  2 per un periodo inferiore a 5 anni ma pari almeno a 30
mesi, ha facolta' di continuare, qualora non sia rieletto o  comunque
cessi  dal  mandato,  il  versamento stesso per il tempo occorrente a
conseguire il diritto all'assegno vitalizio  minimo,  che  decorrera'
dal  primo  giorno del mese successivo a quello in cui avra' maturato
il quinquennio contributivo e compiuto il sessantesimo anno di eta'.
  2.  Il  Consigliere  che intende avvalersi della facolta' di cui al
comma 1 deve presentare domanda scritta al Presidente  del  Consiglio
entro  il  termine  perentorio  di  centottanta  giorni dalla data di
mancata rielezione, o, se la cessazione del mandato avvenga per altre
cause, dalla data nella quale e' uscito di carica. Il versamento deve
avvenire   in   unica    soluzione,    entro    centottanta    giorni
dall'accoglimento  della domanda da parte dell'Ufficio di Presidenza,
a pena di decadenza.  L'ammontare del versamento e'  determinato  con
riferimento   alla   indennita'   di  carica  vigente  alla  data  di
presentazione della domanda.
  3. Non e' ammesso  alla  contribuzione  volontaria  il  Consigliere
dichiarato ineleggibile.
  4. I Consiglieri sospesi ai sensi della legge 19 marzo 1990, n.  55
e  successive  modificazioni e integrazioni hanno facolta' durante il
periodo di sospensione di continuare  volontariamente  il  versamento
della  contribuzione  per  l'assegno vitalizio e l'indennita' di fine
mandato.