Art. 6.
                    Misura dell'assegno vitalizio
 
  1. L'ammontare dell'assegno vitalizio e' determinato in percentuale
sull'indennita'  mensile  lorda  di  cui  all'articolo  1 della legge
regionale  13  ottobre  1972,  n.  10  e  successive   modifiche   ed
integrazioni  spettante  ai  Consiglieri  nel  mese  da  cui  decorre
l'assegno.
  2.  L'ammontare dell'assegno cosÿi' determinato e' incrementato dal
1 gennaio di ogni anno  sulla  base  dell'indice  di  variazione  dei
prezzi  al  consumo  per  operai ed impiegati determinatosi nell'anno
precedente, secondo le rilevazioni ISTAT.
  3. La misura dell'assegno vitalizio varia in relazione al numero di
anni di mandato legislativo secondo la seguente tabella:
   a) anni di contribuzione 5, percentuali sulla  indennita'  mensile
lorda 20%;
   b)  anni  di contribuzione 6, percentuali sulla indennita' mensile
lorda 23%;
   c) anni di contribuzione 7, percentuali sulla  indennita'  mensile
lorda 26%;
   d)  anni  di contribuzione 8, percentuali sulla indennita' mensile
lorda 29%;
   e) anni di contribuzione 9, percentuali sulla  indennita'  mensile
lorda 32%;
   f)  anni di contribuzione 10, percentuali sulla indennita' mensile
lorda 35%;
   g) anni di contribuzione 11, percentuali sulla indennita'  mensile
lorda 38%;
   h)  anni di contribuzione 12, percentuali sulla indennita' mensile
lorda 41%;
   i) anni di contribuzione 13, percentuali sulla indennita'  mensile
lorda 44%;
   l)  anni di contribuzione 14, percentuali sulla indennita' mensile
lorda 47%;
   m) anni di contribuzione 15 ed oltre, percentuali sulla indennita'
mensile lorda 50%.
  4. Nell'ipotesi prevista all'articolo 11, della legge regionale  23
gennaio  1984,  n. 9, qualora il Consigliere sia divenuto inabile per
cause dipendenti dall'esercizio del mandato prima di avere  raggiunto
il  quinto  anno di contribuzione, l'ammontare dell'assegno vitalizio
sara' commisurato all'importo minimo.