Art. 6. Misura dell'assegno vitalizio 1. L'ammontare dell'assegno vitalizio e' determinato in percentuale sull'indennita' mensile lorda di cui all'articolo 1 della legge regionale 13 ottobre 1972, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni spettante ai Consiglieri nel mese da cui decorre l'assegno. 2. L'ammontare dell'assegno cosÿi' determinato e' incrementato dal 1 gennaio di ogni anno sulla base dell'indice di variazione dei prezzi al consumo per operai ed impiegati determinatosi nell'anno precedente, secondo le rilevazioni ISTAT. 3. La misura dell'assegno vitalizio varia in relazione al numero di anni di mandato legislativo secondo la seguente tabella: a) anni di contribuzione 5, percentuali sulla indennita' mensile lorda 20%; b) anni di contribuzione 6, percentuali sulla indennita' mensile lorda 23%; c) anni di contribuzione 7, percentuali sulla indennita' mensile lorda 26%; d) anni di contribuzione 8, percentuali sulla indennita' mensile lorda 29%; e) anni di contribuzione 9, percentuali sulla indennita' mensile lorda 32%; f) anni di contribuzione 10, percentuali sulla indennita' mensile lorda 35%; g) anni di contribuzione 11, percentuali sulla indennita' mensile lorda 38%; h) anni di contribuzione 12, percentuali sulla indennita' mensile lorda 41%; i) anni di contribuzione 13, percentuali sulla indennita' mensile lorda 44%; l) anni di contribuzione 14, percentuali sulla indennita' mensile lorda 47%; m) anni di contribuzione 15 ed oltre, percentuali sulla indennita' mensile lorda 50%. 4. Nell'ipotesi prevista all'articolo 11, della legge regionale 23 gennaio 1984, n. 9, qualora il Consigliere sia divenuto inabile per cause dipendenti dall'esercizio del mandato prima di avere raggiunto il quinto anno di contribuzione, l'ammontare dell'assegno vitalizio sara' commisurato all'importo minimo.