Art. 7. Decorrenza dell'assegno vitalizio 1. L'assegno vitalizio e' corrisposto a partire dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale il Consigliere cessato dal mandato ha compiuto l'eta' per conseguire il diritto. 2. Nel caso di cessazione del mandato per fine legislatura, coloro che abbiano gia' maturato il diritto all'assegno percepiscono l'assegno stesso con decorrenza dal giorno successivo a quello della cessazione del mandato.