Art. 7.
                  Decorrenza dell'assegno vitalizio
 
  1. L'assegno vitalizio e' corrisposto a partire  dal  primo  giorno
del  mese  successivo  a  quello nel quale il Consigliere cessato dal
mandato ha compiuto l'eta' per conseguire il diritto.
  2. Nel caso di cessazione del mandato per fine legislatura,  coloro
che   abbiano  gia'  maturato  il  diritto  all'assegno  percepiscono
l'assegno stesso con decorrenza dal giorno successivo a quello  della
cessazione del mandato.