Art. 15. Modalita' di accesso al finanziamento 1. Le proposte di intervento, con riferimento al triennio 1994-1996, da parte dei soggetti di cui al precedente art. 14 devono essere presentate alla Regione Puglia entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del relativo bando nel Bollettino ufficiale regionale. Al fine di garantire la piu' ampia informazione, verra' data notizia della suddetta pubblicazione su tre organi di stampa, di cui uno a diffusione nazionale e sui due quotidiani regionali che, in base ai rilevamenti ADS e AUDIPRESS, risultino essere i piu' diffusi. 2. Ogni proposta di intervento deve essere corredata della scheda di cui all'allegato n. 1 della presente legge. 3. Le proposte di intervento relative a progetti che insistono nelle aree sensibili dal punto di vista ambientale, di cui all'allegato 2 della direttiva CEE n. 85/337, cosÿi' come definite e delimitate in base alla cartografia su scala 1:200.000 nel POP 1994-1999, devono essere corredate anche della scheda di cui all'allegato n. 2 della presente legge. 4. I soggetti di cui al precedente art. 14 possono presentare proposte relative ad interventi da realizzare e gestire anche attraverso il finanziamento privato per quelle infrastrutture che prevedano un regime tariffario. 5. La FINPUGLlA S.p.a. potra' ricercare risorse nazionali e comunitarie finalizzate all'attuazione di interventi "Proect financing". A tal fine, la Giunta regionale dettera' specifiche direttive di attuazione. 6 La scelta dei soggetti privati avverra' attraverso procedure concorsuali.