Art. 16. Finanziamento 1. Il 30% dell'ammontare del finanziamento relativo a interventi e opere di natura infrastrutturale per il triennio 1994-1996, di cui al POP 1994-1999, e' destinato ai progetti esecutivi e immediatamente cantierabili. 2. Per la redazione dei progetti esecutivi relativi agli interventi ammessi a finanziamento la Giunta regionale provvede ad impegnare un anticipazione pari al 5% dell'intero importo dell'intervento. Tale anticipazione sara' erogata sulla base della presentazione, da parte del soggetto proponente, della attestazione di avvenuta e regolare predisposizione del progetto esecutivo stesso. 3. La Giunta regionale approva la ripartizione delle risorse finanziarie previste nelle misure "Infrastrutture" su tutto il territorio regionale tenendo conto dei tre sistemi individuati dalla programmazione regionale - Capitanata, Puglia centrale, Jonico-Salentino - sulla base di parametri oggettivi riferiti alla popolazione, al grado di infrastrutture, ai livelli di occupazione e alle vocazioni delle singole Province.