Art. 17. Istruttoria e valutazione delle domande 1. Le proposte di intervento sono istruite e valutate dai Settori regionali di competenza, sulla base della normativa vigente e del POP 1994-1999. 2. Le proposte di intervento istruite e valutate da parte dei Settori competenti sono approvate, con atto deliberativo, dalla Giunta regionale entro trenta giorni dalla scadenza dei termini per la presentazione della proposta di cui al comma 1 del precedente art. 15. Per gli interventi superiori a 5 miliardi, gli atti deliberativi devono essere preceduti da valutazione del Nucleo previsto al successivo art. 18. 3. I progetti esecutivi ammessi al finanziamento devono essere predisposti entro sessanta giorni dalla comunicazione dell'atto deliberativo della Giunta. 4. I Settori competenti procedono alla verifica tecnica in corso d'opera e finale sulla realizzazione degli interventi ammessi al finanziamento accertando, attraverso la stesura di appositi verbali: l'apertura dei cantieri o l'inizio delle attivita'; lo stato di avanzamento dei lavori o delle attivita' in termini quantitativi ed economici; la chiusura dei cantieri e delle attivita'; la rilevazione degli indicatori fisici conseguiti con la realizzazione del progetto; l'osservanza delle norme nazionali in materia di piani di sicurezza dei cantieri ex art. 18 legge 19 marzo 1990, n. 55.