Art. 17.
               Istruttoria e valutazione delle domande
 
  1. Le proposte di intervento sono istruite e valutate  dai  Settori
regionali di competenza, sulla base della normativa vigente e del POP
1994-1999.
  2.  Le  proposte  di  intervento  istruite  e valutate da parte dei
Settori competenti  sono  approvate,  con  atto  deliberativo,  dalla
Giunta  regionale  entro trenta giorni dalla scadenza dei termini per
la presentazione della proposta di cui al comma 1 del precedente art.
15. Per gli interventi superiori a 5 miliardi, gli atti  deliberativi
devono  essere  preceduti  da  valutazione  del  Nucleo  previsto  al
successivo art. 18.
  3.  I  progetti  esecutivi  ammessi  al finanziamento devono essere
predisposti  entro  sessanta  giorni  dalla  comunicazione  dell'atto
deliberativo della Giunta.
  4.  I  Settori  competenti procedono alla verifica tecnica in corso
d'opera e finale sulla  realizzazione  degli  interventi  ammessi  al
finanziamento accertando, attraverso la stesura di appositi verbali:
   l'apertura dei cantieri o l'inizio delle attivita';
   lo  stato  di  avanzamento dei lavori o delle attivita' in termini
quantitativi ed economici;
   la chiusura dei cantieri e delle attivita';
   la  rilevazione  degli  indicatori  fisici   conseguiti   con   la
realizzazione del progetto;
   l'osservanza   delle  norme  nazionali  in  materia  di  piani  di
sicurezza dei cantieri ex art. 18 legge 19 marzo 1990, n. 55.