Art. 18. Nucleo di valutazione 1. Il Nucleo di valutazione opera presso l'Assessorato alla programmazione ed e' composto da: il Coordinatore del Settore programmazione, che lo presiede; il Coordinatore del Settore ragioneria generale; i Coordinatori dei Settori competenti; due esperti esterni all'Amministrazione regionale particolarmente qualificati nelle materie relative agli interventi. 2. I componenti del Nucleo di valutazione sono nominati dalla Giunta regionale entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Sezione II INTERVENTI PER LA REALIZZAZIONE DI IMPIANTI DI SMALTIMENTO E DI BONIFICA DEI SITI INQUINATI