Art. 18.
                        Nucleo di valutazione
 
  1.  Il  Nucleo  di  valutazione  opera  presso  l'Assessorato  alla
programmazione ed e' composto da:
   il Coordinatore del Settore programmazione, che lo presiede;
   il Coordinatore del Settore ragioneria generale;
   i Coordinatori dei Settori competenti;
   due  esperti esterni all'Amministrazione regionale particolarmente
qualificati nelle materie relative agli interventi.
  2. I componenti del  Nucleo  di  valutazione  sono  nominati  dalla
Giunta  regionale  entro  quindici  giorni  dalla  data di entrata in
vigore della presente legge.
 
                             Sezione II
 
INTERVENTI PER LA REALIZZAZIONE  DI  IMPIANTI  DI  SMALTIMENTO  E  DI
BONIFICA DEI SITI INQUINATI