Art. 19. Soggetti beneficiari e attuatori 1. La realizzazione degli interventi di impianti di smaltimento di rifiuti urbani e di fanghi derivanti dalla depurazione dei liquami urbani viene demandata ai Comuni, singoli, associati o consorziati, ai sensi della legge regionale 13 agosto 1993, n. 17. 2. Gli interventi previsti dall'art. 7 del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito con legge 9 novembre 1988, n. 475, sono delegati alle Province. 3. Le Amministrazioni provinciali, nel cui territorio gli impianti ricadono, provvedono alla realizzazione degli impianti di iniziativa pubblica per lo smaltimento dei rifiuti speciali, tossici e nocivi, di cui all'art. 7 del citato decreto-legge n. 397 del 1988, convertito con legge n. 475 del 1988, nonche' alla loro gestione mediante affidamento in concessione ad imprese pubbliche o private ovvero ad aziende municipalizzate. Per tali fini, le Amministrazioni provinciali sono individuate quali stazioni appaltanti degli interventi in questione. Gli affidamenti di concessione avvengono esclusivamente mediante bando pubblico. 4. Le Amministrazioni provinciali sono, inoltre, individuate quali soggetti attuatori degli interventi per la bonifica dei siti inquinati, caratterizzati con criteri di priorita' nell'ambito del piano regionale di cui all'art. 5 della legge 29 ottobre 1987, n. 441 e inclusi fra gli interventi ammessi a finanziamento nell'ambito del POP 1994-1999, nonche' nell'ambito del programma triennale per la tutela ambientale 1994-1996.