Art. 3.
                 Attivita' e servizi di orientamento
 
  1.  Per  la  realizzazione  delle finalita' dell'art. 1, la Regione
promuove e finanzia servizi e  attivita'  di  carattere  formativo  e
informativo  rivolte  alla generalita' dei cittadini, con particolare
riguardo all'utenza giovanile e diretti a  fornire  conoscenze  delle
prospettive  occupazionali,  delle professioni, dei relativi percorsi
formativi, delle dinamiche e delle trasformazioni in atto nel sistema
produttivo e nel mercato del lavoro.
  2. Detti servizi e attivita' possono realizzarsi attraverso:
   a) l'organizzazione delle informazioni e l'elaborazione di analisi
di livello regionale, relative alle prospettive e  alle  opportunita'
formative finalizzate all'inserimento nel mondo del lavoro;
   b)  la produzione e diffusione di materiali specifici di supporto,
alle iniziative formative e informative per l'orientamento;
   c) l'adozione di iniziative di sensibilizzazione,  informazione  e
diffusione  mediante  le  pubblicazioni  periodiche  ed  i  mezzi  di
comunicazione di massa;
   d) l'organizzazione o il sostegno di seminari, di  convegni  e  di
progetti di studio, ricerca e sperimentazione;
   e)  l'organizzazione  di  centri di documentazione, informazione e
consulenza destinati a soddisfare le richieste dirette dell'utenza.
  3.   La   Regione   promuove  opportune  forme  di  integrazione  e
coordinamento  delle  attivita'  e  dei   servizi   di   orientamento
professionale  con  le  analoghe  iniziative  assunte  dai  distretti
scolastici in materia di orientamento scolastico.
  4. Il programma previsto  all'art.  10  stabilisce  annualmente  le
iniziative da assumere, la tipologia e la ubicazione territoriale dei
servizi da erogare, tenuto conto di quanto previsto dall'art.
 13   sulla   possibilita'  di  utilizzare  i  centri  di  formazione
professionale pubblici e convenzionati per tali necessita'.