Art. 3. Attivita' e servizi di orientamento 1. Per la realizzazione delle finalita' dell'art. 1, la Regione promuove e finanzia servizi e attivita' di carattere formativo e informativo rivolte alla generalita' dei cittadini, con particolare riguardo all'utenza giovanile e diretti a fornire conoscenze delle prospettive occupazionali, delle professioni, dei relativi percorsi formativi, delle dinamiche e delle trasformazioni in atto nel sistema produttivo e nel mercato del lavoro. 2. Detti servizi e attivita' possono realizzarsi attraverso: a) l'organizzazione delle informazioni e l'elaborazione di analisi di livello regionale, relative alle prospettive e alle opportunita' formative finalizzate all'inserimento nel mondo del lavoro; b) la produzione e diffusione di materiali specifici di supporto, alle iniziative formative e informative per l'orientamento; c) l'adozione di iniziative di sensibilizzazione, informazione e diffusione mediante le pubblicazioni periodiche ed i mezzi di comunicazione di massa; d) l'organizzazione o il sostegno di seminari, di convegni e di progetti di studio, ricerca e sperimentazione; e) l'organizzazione di centri di documentazione, informazione e consulenza destinati a soddisfare le richieste dirette dell'utenza. 3. La Regione promuove opportune forme di integrazione e coordinamento delle attivita' e dei servizi di orientamento professionale con le analoghe iniziative assunte dai distretti scolastici in materia di orientamento scolastico. 4. Il programma previsto all'art. 10 stabilisce annualmente le iniziative da assumere, la tipologia e la ubicazione territoriale dei servizi da erogare, tenuto conto di quanto previsto dall'art. 13 sulla possibilita' di utilizzare i centri di formazione professionale pubblici e convenzionati per tali necessita'.