Art. 4. F i n a l i t a' 1. Il P.U.T. regola l'assetto e l'uso del territorio regionale, perseguendo i seguenti obiettivi: a) tutela e valorizzazione delle peculiarita' ambientali, culturali, economiche e sociali del territorio; b) sviluppo equilibrato degli insediamenti relativi alle attivita' produttive, residenziali e socio-culturali, sia in termini quantitativi che qualitativi, secondo i criteri economici ed ecologici d'uso del suolo e delle risorse ambientali regionali; c) controllo delle dinamiche di trasformazione delle strutture insediative, produttive e relazionali, con particolare riguardo ai loro effetti sull'ambiente naturale e socio-culturale.