Art. 4.
                          F i n a l i t a'
 
  1.  Il  P.U.T.  regola  l'assetto e l'uso del territorio regionale,
perseguendo i seguenti obiettivi:
   a)  tutela  e  valorizzazione   delle   peculiarita'   ambientali,
culturali, economiche e sociali del territorio;
   b) sviluppo equilibrato degli insediamenti relativi alle attivita'
produttive,   residenziali   e   socio-culturali,   sia   in  termini
quantitativi  che  qualitativi,  secondo  i  criteri   economici   ed
ecologici d'uso del suolo e delle risorse ambientali regionali;
   c)  controllo  delle  dinamiche  di trasformazione delle strutture
insediative, produttive e relazionali, con  particolare  riguardo  ai
loro effetti sull'ambiente naturale e socio-culturale.