Art. 5.
                          C o n t e n u t i
 
  1.  Il  P.U.T.  e'  lo strumento di pianificazione e programmazione
dell'intero  territorio  regionale  e  costituisce   il   quadro   di
riferimento  per  la  pianificazione territoriale provinciale, per la
pianificazione  urbanistica  comunale  e  per  i  piani  di   settore
regionali con valenza territoriale.
  2. Il P.U.T.:
   a)  disciplina e configura l'assetto territoriale regionale tenuto
conto della  salvaguardia  dell'ambiente  naturale,  delle  strutture
produttive e insediative, nonche' delle reti infrastrutturali;
   b)  stabilisce  gli  indirizzi generali di tutela e valorizzazione
del patrimonio di interesse regionale e fissa  le  modalita'  per  il
loro perseguimento;
   c)   coordina   le   scelte  regionali  con  quelle  di  carattere
sovraregionale.
  3. Il P.U.T.:
   a) individua le risorse presenti nel territorio regionale che  per
la   loro   rilevanza   economico-sociale  o  ecologico-ambientale  o
storico-culturale costituiscono patrimonio  di  interesse  regionale,
anche  ai  fini  di  quanto  previsto dalla legge 6 dicembre 1991, n.
394;
   b)  indica  i  territori   regionali   ad   elevata   sensibilita'
ambientale,  quali  le  zone  di interesse naturalistico, paesistico,
archeologico e storico artistico, nonche' le aree protette, anche  ai
fini di quanto previsto dalla legge 8 agosto 1985, n. 431;
   c)  definisce  criteri  per  la  tutela  e  l'uso  delle parti del
territorio  esposte  a  rischio  sismico,   a   pericolo   geologico,
idrogeologico e comunque soggette a processi di degrado ambientale;
   d)  definisce  i  criteri  per l'organizzazione territoriale della
protezione civile;
   e) detta criteri per rendere le scelte insediative congruenti  con
gli obiettivi regionali della mobilita' di persone e merci;
   f)  individua  il sistema territoriale delle reti infrastrutturali
di rilevanza regionale ed interregionale, indicando le relazioni  con
il sistema nazionale;
   g)  individua  il  sistema  dei  servizi  e  delle attrezzature di
interesse regionale e interregionale;
   h) fissa i criteri per la distribuzione  territoriale  dei  grandi
insediamenti produttivi, direzionali, commerciali e turistici;
   i)  indica le eventuali zone nelle quali, per il raggiungimento di
speciali obiettivi di  interesse  regionale,  il  piano  puo'  essere
attuato  mediante  progetti  speciali  territoriali  o mediante piani
particolareggiati esecutivi,  di  norma  di  iniziativa  regionale  e
provinciale;
   l)  individua  i  soggetti  preposti  e  definisce procedure anche
differenziate per il perseguimento di particolari obiettivi di  piano
di interesse regionale;
   m)  individua,  anche  in  termini  fondiari, eventuali ambiti del
territorio regionale da sottoporre a specifica disciplina d'uso sulla
base di particolari obiettivi di interesse regionale.