Art. 5. C o n t e n u t i 1. Il P.U.T. e' lo strumento di pianificazione e programmazione dell'intero territorio regionale e costituisce il quadro di riferimento per la pianificazione territoriale provinciale, per la pianificazione urbanistica comunale e per i piani di settore regionali con valenza territoriale. 2. Il P.U.T.: a) disciplina e configura l'assetto territoriale regionale tenuto conto della salvaguardia dell'ambiente naturale, delle strutture produttive e insediative, nonche' delle reti infrastrutturali; b) stabilisce gli indirizzi generali di tutela e valorizzazione del patrimonio di interesse regionale e fissa le modalita' per il loro perseguimento; c) coordina le scelte regionali con quelle di carattere sovraregionale. 3. Il P.U.T.: a) individua le risorse presenti nel territorio regionale che per la loro rilevanza economico-sociale o ecologico-ambientale o storico-culturale costituiscono patrimonio di interesse regionale, anche ai fini di quanto previsto dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394; b) indica i territori regionali ad elevata sensibilita' ambientale, quali le zone di interesse naturalistico, paesistico, archeologico e storico artistico, nonche' le aree protette, anche ai fini di quanto previsto dalla legge 8 agosto 1985, n. 431; c) definisce criteri per la tutela e l'uso delle parti del territorio esposte a rischio sismico, a pericolo geologico, idrogeologico e comunque soggette a processi di degrado ambientale; d) definisce i criteri per l'organizzazione territoriale della protezione civile; e) detta criteri per rendere le scelte insediative congruenti con gli obiettivi regionali della mobilita' di persone e merci; f) individua il sistema territoriale delle reti infrastrutturali di rilevanza regionale ed interregionale, indicando le relazioni con il sistema nazionale; g) individua il sistema dei servizi e delle attrezzature di interesse regionale e interregionale; h) fissa i criteri per la distribuzione territoriale dei grandi insediamenti produttivi, direzionali, commerciali e turistici; i) indica le eventuali zone nelle quali, per il raggiungimento di speciali obiettivi di interesse regionale, il piano puo' essere attuato mediante progetti speciali territoriali o mediante piani particolareggiati esecutivi, di norma di iniziativa regionale e provinciale; l) individua i soggetti preposti e definisce procedure anche differenziate per il perseguimento di particolari obiettivi di piano di interesse regionale; m) individua, anche in termini fondiari, eventuali ambiti del territorio regionale da sottoporre a specifica disciplina d'uso sulla base di particolari obiettivi di interesse regionale.