Art. 7. Concorso delle province e dei comuni alla formazione del P.U.T. 1. La Giunta regionale promuove il concorso dei vari livelli istituzionali per la predisposizione del P.U.T. In particolare le province ed i comuni concorrono alla determinazione dei contenuti del P.U.T. e partecipano al procedimento della sua formazione. 2. Per i fini di cui al comma 1 la Giunta regionale approva il documento preliminare di P.U.T., che contiene: a) una analisi della situazione territoriale sociale ed economica della regione; b) gli obiettivi da perseguire per il riordino, la salvaguardia e l'utilizzazione del territorio regionale; c) i lineamenti del piano. 3. La Giunta regionale invia il documento preliminare di P.U.T. alle province ed ai comuni. Le province, entro novanta giorni dal ricevimento, provvedono a raccogliere, ordinare e coordinare le istanze formulate dai comuni e le trasmettono, insieme alle proprie, alla regione. 4. La Giunta regionale, entro i successivi sessanta giorni, promuove sul documento preliminare di P.U.T. e sulle istanze delle province e dei Comuni una conferenza dei rappresentanti degli enti e delle amministrazioni dello Stato, di altri soggetti di competenza sovraregionale o comunque coinvolti nella realizzazione del piano, nonche' delle organizzazioni sindacali ed economiche e delle diverse realta' sociali e culturali. 5. Le istanze delle province e dei comuni, di cui al comma 3, nonche' le indicazioni che scaturiscono dalla conferenza di cui al comma 4, costituiscono riferimento per la redazione definitiva del P.U.T.