Art. 7.
   Concorso delle province e dei comuni alla formazione del P.U.T.
 
  1. La Giunta  regionale  promuove  il  concorso  dei  vari  livelli
istituzionali  per  la  predisposizione  del P.U.T. In particolare le
province ed i comuni concorrono alla determinazione dei contenuti del
P.U.T. e partecipano al procedimento della sua formazione.
  2. Per i fini di cui al comma 1  la  Giunta  regionale  approva  il
documento preliminare di P.U.T., che contiene:
   a)  una analisi della situazione territoriale sociale ed economica
della regione;
   b) gli obiettivi da perseguire per il riordino, la salvaguardia  e
l'utilizzazione del territorio regionale;
   c) i lineamenti del piano.
  3.  La  Giunta  regionale  invia il documento preliminare di P.U.T.
alle province ed ai comuni. Le province,  entro  novanta  giorni  dal
ricevimento,  provvedono  a  raccogliere,  ordinare  e  coordinare le
istanze formulate dai comuni e le trasmettono, insieme alle  proprie,
alla regione.
  4.  La  Giunta  regionale,  entro  i  successivi  sessanta  giorni,
promuove sul documento preliminare di P.U.T. e  sulle  istanze  delle
province  e dei Comuni una conferenza dei rappresentanti degli enti e
delle amministrazioni dello Stato, di altri  soggetti  di  competenza
sovraregionale  o  comunque  coinvolti nella realizzazione del piano,
nonche' delle organizzazioni sindacali ed economiche e delle  diverse
realta' sociali e culturali.
  5.  Le  istanze  delle  province  e  dei comuni, di cui al comma 3,
nonche' le indicazioni che scaturiscono dalla conferenza  di  cui  al
comma  4,  costituiscono  riferimento per la redazione definitiva del
P.U.T.