Art. 8. Procedimento per l'approvazione del P.U.T. e sue modificazioni 1. La Giunta regionale adotta la proposta di P.U.T., la trasmette alle province ed ai comuni e la pubblica per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione, con l'indicazione delle sedi in cui chiunque puo' prendere visione degli elaborati. Nei 60 giorni successivi alla pubblicazione tutti i soggetti pubblici e privati possono inviare motivate osservazioni alla Giunta regionale. 2. Decorso il termine di cui al comma 1, la Giunta regionale, esaminate le osservazioni pervenute ed assunte le conseguenti determinazioni, trasmette gli atti al Consiglio regionale per l'approvazione. 3. Il P.U.T. ha di norma durata decennale e rimane comunque in vigore fino alla approvazione del nuovo P.U.T. 4. La procedura per le modificazioni del P.U.T. e' quella prevista per la sua prima applicazione. 5. Le modifiche al P.U.T., conseguenti ad adeguamenti alla normativa statale e comunitaria sopravvenuta, nonche' alle previsioni dei piani di settore regionali, di cui all'art. 11, sono apportate con le stesse procedure previste per la sua approvazione, ma con i termini ridotti della meta'.