Art. 8.
   Procedimento per l'approvazione del P.U.T. e sue modificazioni
 
  1. La Giunta regionale adotta la proposta di P.U.T.,  la  trasmette
alle  province ed ai comuni e la pubblica per estratto nel Bollettino
Ufficiale della Regione, con l'indicazione delle sedi in cui chiunque
puo' prendere visione degli elaborati. Nei 60 giorni successivi  alla
pubblicazione  tutti  i  soggetti  pubblici e privati possono inviare
motivate osservazioni alla Giunta regionale.
  2. Decorso il termine di cui  al  comma  1,  la  Giunta  regionale,
esaminate   le  osservazioni  pervenute  ed  assunte  le  conseguenti
determinazioni,  trasmette  gli  atti  al  Consiglio  regionale   per
l'approvazione.
  3.  Il  P.U.T.  ha  di  norma durata decennale e rimane comunque in
vigore fino alla approvazione del nuovo P.U.T.
  4. La procedura per le modificazioni del P.U.T. e' quella  prevista
per la sua prima applicazione.
  5.   Le  modifiche  al  P.U.T.,  conseguenti  ad  adeguamenti  alla
normativa statale e comunitaria sopravvenuta, nonche' alle previsioni
dei piani di settore regionali, di cui all'art.  11,  sono  apportate
con  le  stesse  procedure previste per la sua approvazione, ma con i
termini ridotti della meta'.