Art. 9.
                       S a l v a g u a r d i a
 
  1. A decorrere dalla data  di  pubblicazione  di  cui  al  comma  1
dell'art.    8 e fino alla entrata in vigore del P.U.T. il sindaco e'
tenuto a sospendere, con  provvedimento  motivato  da  comunicare  al
richiedente,   ogni   determinazione  sulle  domande  di  concessione
edilizia in contrasto con le  eventuali  prescrizioni  immediatamente
efficaci nella proposta di piano adottato dalla Giunta regionale.
  2.  In  ogni  caso la sospensione di cui al comma 1 non puo' essere
protratta oltre il termine di tre anni dalla data di pubblicazione.