Art. 9. S a l v a g u a r d i a 1. A decorrere dalla data di pubblicazione di cui al comma 1 dell'art. 8 e fino alla entrata in vigore del P.U.T. il sindaco e' tenuto a sospendere, con provvedimento motivato da comunicare al richiedente, ogni determinazione sulle domande di concessione edilizia in contrasto con le eventuali prescrizioni immediatamente efficaci nella proposta di piano adottato dalla Giunta regionale. 2. In ogni caso la sospensione di cui al comma 1 non puo' essere protratta oltre il termine di tre anni dalla data di pubblicazione.