Art. 3.
                  Indennita' di diaria e trattenute
 
  1.  Ai Consiglieri regionali e' corrisposta, per attivita' inerenti
il loro mandato, una diaria di lire "1.080.000" mensili. L'Ufficio di
Presidenza puo' decidere di non corrispondere, in tutto o  in  parte,
la diaria ai Consiglieri assenti e senza giustificato motivo.
  2.  Ai  Consiglieri,  che  hanno  a  propria  disposizione  in  via
permanente un'autovettura di servizio, per ogni giornata  di  assenza
alle  sedute  del  Consiglio  regionale  ed  a quelle dell'Ufficio di
Presidenza e delle  commissioni  consiliari  permanenti,  sempre  che
queste  ultime  si tengano in giorni diversi da quelli delle riunioni
del Consiglio, sara' trattenuta una somma pari ad un dodicesimo della
diaria prevista dal presente articolo.