Art. 3. Indennita' di diaria e trattenute 1. Ai Consiglieri regionali e' corrisposta, per attivita' inerenti il loro mandato, una diaria di lire "1.080.000" mensili. L'Ufficio di Presidenza puo' decidere di non corrispondere, in tutto o in parte, la diaria ai Consiglieri assenti e senza giustificato motivo. 2. Ai Consiglieri, che hanno a propria disposizione in via permanente un'autovettura di servizio, per ogni giornata di assenza alle sedute del Consiglio regionale ed a quelle dell'Ufficio di Presidenza e delle commissioni consiliari permanenti, sempre che queste ultime si tengano in giorni diversi da quelli delle riunioni del Consiglio, sara' trattenuta una somma pari ad un dodicesimo della diaria prevista dal presente articolo.