Art. 5. Azioni di orientamento professionale 1. L'orientamento professionale e' finalizzato a sostenere le persone nelle scelte successive che caratterizzano il loro percorso di formazione e la loro vita di lavoro. 2. La Regione individua le seguenti azioni di orientamento professionale: a) servizi e supporti informativi sulle opportunita' formative e lavorative; b) unita' didattiche, moduli e stages di orientamento nei percorsi scolastici e di formazione professionale; c) consiglierato ed azioni di supporto decisionale individuali e collettive; d) specifici progetti finalizzati. 3. Le azioni di cui sopra sono poste in essere dai Comuni, dalle Comunita' Montane, dalle Province che provvedono sia direttamente o tramite Enti da essi costituiti o partecipati o mediante convenzione con Enti con finalita' statutaria di orientamento professionale; dalle agenzie di formazione professionale di cui all'articolo 11. 4. Le Province esercitano il coordinamento dei servizi e delle iniziative nel proprio ambito territoriale, curando lo sviluppo dei rapporti con l'Agenzia regionale per l'impiego e con i Servizi circoscrizionali per l'impiego, con la Consigliera di parita' e con gli Organismi scolastici.