Art. 5.
                Azioni di orientamento professionale
 
  1.  L'orientamento  professionale  e'  finalizzato  a  sostenere le
persone nelle scelte successive che caratterizzano il  loro  percorso
di formazione e la loro vita di lavoro.
  2.   La  Regione  individua  le  seguenti  azioni  di  orientamento
professionale:
   a) servizi e supporti informativi sulle opportunita'  formative  e
lavorative;
   b) unita' didattiche, moduli e stages di orientamento nei percorsi
scolastici e di formazione professionale;
   c)  consiglierato  ed azioni di supporto decisionale individuali e
collettive;
   d) specifici progetti finalizzati.
  3. Le azioni di cui sopra sono poste in essere  dai  Comuni,  dalle
Comunita'  Montane,  dalle Province che provvedono sia direttamente o
tramite Enti da essi costituiti o partecipati o mediante  convenzione
con  Enti  con  finalita'  statutaria  di orientamento professionale;
dalle agenzie di formazione professionale di cui all'articolo 11.
  4. Le Province esercitano il  coordinamento  dei  servizi  e  delle
iniziative  nel  proprio ambito territoriale, curando lo sviluppo dei
rapporti con l'Agenzia  regionale  per  l'impiego  e  con  i  Servizi
circoscrizionali  per  l'impiego, con la Consigliera di parita' e con
gli Organismi scolastici.