Art. 6. Azioni di politica del lavoro 1. Le azioni di formazione e orientamento professionale sono realizzate in integrazione con i diversi interventi di politica attiva del lavoro secondo le modalita' stabilite dalla Giunta; in particolare quest'ultima approva appositi atti di programmazione idonei a rendere coerenti i piani relativi all'osservazione del mercato del lavoro, al sostegno e alla crescita dell'occupazione nella Regione con quelli relativi alla formazione e all'orientamento professionale. 2. La Regione, le Province, i Comuni e loro Consorzi elaborano specifici progetti volti a coordinare le attivita' di politica del lavoro sul territorio di competenza, a favorire lo sviluppo di nuove tipologie di intervento nonche' ad avviare sperimentazioni. 3. Nel caso di progetti sub regionali, sono elaborati dalle Province ogni anno, entro il mese di aprile, appositi Piani provinciali di politica del lavoro comprensivi anche delle attivita' avviate ai sensi della legge regionale 3 settembre 1991, n. 48: "Interventi volti alla promozione ed alla sperimentazione dei centri di iniziativa locale per l'occupazione". 4. La Regione sostiene i progetti territoriali elaborati dalle Province secondo la disciplina indicata con leggi speciali aventi ad oggetto le politiche attive del lavoro.