Art. 6.
                    Azioni di politica del lavoro
 
  1. Le  azioni  di  formazione  e  orientamento  professionale  sono
realizzate  in  integrazione  con  i  diversi  interventi di politica
attiva del lavoro secondo le modalita'  stabilite  dalla  Giunta;  in
particolare  quest'ultima  approva  appositi  atti  di programmazione
idonei a rendere  coerenti  i  piani  relativi  all'osservazione  del
mercato  del  lavoro,  al  sostegno  e alla crescita dell'occupazione
nella Regione con quelli relativi alla formazione e  all'orientamento
professionale.
  2.  La  Regione,  le  Province,  i Comuni e loro Consorzi elaborano
specifici progetti volti a coordinare le attivita'  di  politica  del
lavoro  sul territorio di competenza, a favorire lo sviluppo di nuove
tipologie di intervento nonche' ad avviare sperimentazioni.
  3. Nel  caso  di  progetti  sub  regionali,  sono  elaborati  dalle
Province   ogni  anno,  entro  il  mese  di  aprile,  appositi  Piani
provinciali di politica del lavoro comprensivi anche delle  attivita'
avviate  ai  sensi  della  legge  regionale  3 settembre 1991, n. 48:
"Interventi volti alla promozione ed alla sperimentazione dei  centri
di iniziativa locale per l'occupazione".
  4.  La  Regione  sostiene  i  progetti territoriali elaborati dalle
Province secondo la disciplina indicata con leggi speciali aventi  ad
oggetto le politiche attive del lavoro.