Art. 5.
               Consolidamento delle passivita' onerose
 
  1.  La  Regione concede contributi per gli interventi nel pagamento
degli interessi su mutui quindicennali per  il  consolidamento  delle
passivita' onerose gravanti sulla gestione delle cooperative agricole
e  derivanti  da operazioni creditizie in essere al 31 dicembre 1994,
ai sensi dell'articolo  1  ter  del  D.L.  20  maggio  1993,  n.  149
convertito in legge 19 luglio 1993 n. 237.
  2.  Possono  usufruire  dei  contributi  le cooperative agricole ed
agroalimentari e loro consorzi operanti nella  regione  che  svolgono
attivita' di:
   a)  lavorazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti
agricoli e zootecnici, a condizione che il conferimento dei  prodotti
da parte dei soci costituisca almeno il 60 per cento del quantitativo
dei prodotti trasformati e commercializzati;
   b)  produzione,  servizi,  gestione  e  conduzione  associata de'i
terreni, a condizione che  le  attivita'  siano  esercitate  in  modo
continuativo  e prevalente a favore della cooperativa e delle aziende
dei soci.
  3.  I  contributi  di  cui  ai  commi 1 e 2 possono essere estesi a
societa' esercenti attivita' agricole e agroalimentari nelle quali le
cooperative abbiano una partecipazione maggioritaria.
  4. Sono esclusi dai contributi le societa' cooperative che  abbiano
in corso procedure per il recupero coattivo di crediti da parte degli
istituti finanziatori o della Regione Marche.