Art. 5. Consolidamento delle passivita' onerose 1. La Regione concede contributi per gli interventi nel pagamento degli interessi su mutui quindicennali per il consolidamento delle passivita' onerose gravanti sulla gestione delle cooperative agricole e derivanti da operazioni creditizie in essere al 31 dicembre 1994, ai sensi dell'articolo 1 ter del D.L. 20 maggio 1993, n. 149 convertito in legge 19 luglio 1993 n. 237. 2. Possono usufruire dei contributi le cooperative agricole ed agroalimentari e loro consorzi operanti nella regione che svolgono attivita' di: a) lavorazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli e zootecnici, a condizione che il conferimento dei prodotti da parte dei soci costituisca almeno il 60 per cento del quantitativo dei prodotti trasformati e commercializzati; b) produzione, servizi, gestione e conduzione associata de'i terreni, a condizione che le attivita' siano esercitate in modo continuativo e prevalente a favore della cooperativa e delle aziende dei soci. 3. I contributi di cui ai commi 1 e 2 possono essere estesi a societa' esercenti attivita' agricole e agroalimentari nelle quali le cooperative abbiano una partecipazione maggioritaria. 4. Sono esclusi dai contributi le societa' cooperative che abbiano in corso procedure per il recupero coattivo di crediti da parte degli istituti finanziatori o della Regione Marche.