Art. 6. Interventi ammessi al consolidamento delle passivita' 1. Sono trasformati in mutui quindicennali a tasso agevolato le seguenti passivita' definite al 31 dicembre 1994: a) prestiti agrari di conduzione accesi a tasso di riferimento; b) prestiti ed altri finanziamenti bancari a breve fino a un massimo di diciotto mesi; c) scoperti di conto corrente bancario; d) prestiti finanziari e mutui ordinari a medio e a lungo termine definiti al 31 dicembre 1994; e) prestiti dei soci. 2. I mutui agevolati di cui al comma 1 sono considerati a tutti gli effetti operazioni di credito agrario di miglioramento e sono assistiti dalla garanzia sussidiaria della sezione speciale del fondo interbancario di garanzia di cui all'articolo 45 della legge 30 settembre 1993, n. 385. L'ente regionale di sviluppo agricolo puo' consentire l'accensione di ipoteche sui beni immobiliari ceduti alle cooperative con riservato dominio purche' in regola con gli impegni assunti. 3. I benefici di cui al comma 1, lettere a), b), c) e d) sono concessi fino ad un massimo del 100 per cento delle passivita' dichiarate. 4. I benefici di cui alla presente legge non sono cumulabili con altri previsti allo stesso titolo da disposizioni comunitarie, statali e regionali. 5. I soggetti beneficiari devono effettuare l'aumento di capitale sociale almeno pari ad una annualita' di ammortamento del mutuo da consolidare.