Art. 6.
        Interventi ammessi al consolidamento delle passivita'
 
  1.  Sono  trasformati  in  mutui quindicennali a tasso agevolato le
seguenti passivita' definite al 31 dicembre 1994:
   a) prestiti agrari di conduzione accesi a tasso di riferimento;
   b) prestiti ed altri finanziamenti  bancari  a  breve  fino  a  un
massimo di diciotto mesi;
   c) scoperti di conto corrente bancario;
   d)  prestiti finanziari e mutui ordinari a medio e a lungo termine
definiti al 31 dicembre 1994;
   e) prestiti dei soci.
  2. I mutui agevolati di cui al comma 1 sono considerati a tutti gli
effetti  operazioni  di  credito  agrario  di  miglioramento  e  sono
assistiti dalla garanzia sussidiaria della sezione speciale del fondo
interbancario  di  garanzia  di  cui  all'articolo  45 della legge 30
settembre 1993, n. 385. L'ente regionale di  sviluppo  agricolo  puo'
consentire  l'accensione di ipoteche sui beni immobiliari ceduti alle
cooperative con riservato dominio purche' in regola con  gli  impegni
assunti.
  3.  I  benefici  di  cui  al  comma 1, lettere a), b), c) e d) sono
concessi fino ad un  massimo  del  100  per  cento  delle  passivita'
dichiarate.
  4.  I  benefici  di cui alla presente legge non sono cumulabili con
altri  previsti  allo  stesso  titolo  da  disposizioni  comunitarie,
statali e regionali.
  5.  I  soggetti beneficiari devono effettuare l'aumento di capitale
sociale almeno pari ad una annualita' di ammortamento  del  mutuo  da
consolidare.