Art. 12.
                        Assemblea elettarale
 
  1. L'assemblea elettorale e' composta dai soggetti di cui  all'art.
5, che godono dei diritti civili.
  2. Hanno diritto al voto i soggetti di cui all'art. 5 in regola con
il pagamento dei contributi.
 
                               Art.13.
                    Consiglio di amministrazione
 
  1.  Il consiglio di amministrazione e' formato da un numero massimo
di sedici membri di cui  uno  di  diritto,  in  rappresentanza  della
provincia  regionale  su  cui prevalentemente insiste il consorzio; i
rimanenti sono eletti fra i componenti dell'assemblea. Il numero  dei
membri elettivi e' un multiplo di tre.
  2.  Ai  fini  della  nomina  del  rappresentante della provincia il
consorzio comunica alla provincia territorialmente competente la data
dello   svolgimento   della   prima   riunione   del   consiglio   di
amministrazione almeno venti giorni prima.
  3.  In  caso  di  ritardo  della  nomina  del  rappresentante della
provincia il consiglio di amministrazione funziona  utilmente  con  i
soli membri eletti dall'assemblea, salva la successiva integrazione a
seguito della nomina del membro di diritto.
  4.   Fino  alla  nomina  del  rappresentante  della  provincia,  le
maggioranze  per  la  validita'  delle  sedute   del   consiglio   di
amministrazione  e  per l'adozione delle deliberazioni sono calcolate
facendo riferimento al numero dei consiglieri eletti dall'assemblea.