Art. 12. Assemblea elettarale 1. L'assemblea elettorale e' composta dai soggetti di cui all'art. 5, che godono dei diritti civili. 2. Hanno diritto al voto i soggetti di cui all'art. 5 in regola con il pagamento dei contributi. Art.13. Consiglio di amministrazione 1. Il consiglio di amministrazione e' formato da un numero massimo di sedici membri di cui uno di diritto, in rappresentanza della provincia regionale su cui prevalentemente insiste il consorzio; i rimanenti sono eletti fra i componenti dell'assemblea. Il numero dei membri elettivi e' un multiplo di tre. 2. Ai fini della nomina del rappresentante della provincia il consorzio comunica alla provincia territorialmente competente la data dello svolgimento della prima riunione del consiglio di amministrazione almeno venti giorni prima. 3. In caso di ritardo della nomina del rappresentante della provincia il consiglio di amministrazione funziona utilmente con i soli membri eletti dall'assemblea, salva la successiva integrazione a seguito della nomina del membro di diritto. 4. Fino alla nomina del rappresentante della provincia, le maggioranze per la validita' delle sedute del consiglio di amministrazione e per l'adozione delle deliberazioni sono calcolate facendo riferimento al numero dei consiglieri eletti dall'assemblea.