Art. 6. Disciplina degli scarichi nelle pubbliche fognature 1. Gli scarichi nelle pubbliche fognature provenienti dagli insediamenti civili sono sempre ammessi, nei modi previsti dalle norme regolamentari che disciplinano il relativo servizio. 2. Gli scarichi provenienti dagli insediamenti produttivi devono esser autorizzati ai sensi dell'art. 4 comma 1 lettera a). 3. Gli scarichi di cui ai commi 1 e 2 devono comunque rispettare i limiti di accettabilita', le norme e le prescrizioni stabilite con il regolamento di cui all'art. 4. In attesa dell'approvazione del regolamento gli scarichi provenienti dagli insediamenti produttivi devono essere conformi ai limiti di accettabilita' di cui alla tabella C allegata alla legge 319/1976 e successive modificazioni ed integrazioni.