Art. 6.
         Disciplina degli scarichi nelle pubbliche fognature
 
  1.   Gli  scarichi  nelle  pubbliche  fognature  provenienti  dagli
insediamenti civili sono sempre  ammessi,  nei  modi  previsti  dalle
norme regolamentari che disciplinano il relativo servizio.
  2.  Gli  scarichi  provenienti dagli insediamenti produttivi devono
esser autorizzati ai sensi dell'art. 4 comma 1 lettera a).
  3. Gli scarichi di cui ai commi 1 e 2 devono comunque rispettare  i
limiti di accettabilita', le norme e le prescrizioni stabilite con il
regolamento  di  cui  all'art.  4.  In  attesa  dell'approvazione del
regolamento gli scarichi provenienti  dagli  insediamenti  produttivi
devono  essere  conformi  ai  limiti  di  accettabilita'  di cui alla
tabella C allegata alla legge 319/1976 e successive modificazioni  ed
integrazioni.