Art. 10. Ruolo di conducenti di veicoli adibiti a servizi pubblici non di linea 1. Le province, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, istituiscono presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura il ruolo dei conducenti di veicoli adibiti a servizi pubblici non di linea e ne danno immediata comunicazione alla Giunta regionale. 2. Qualora le province non istituiscano il ruolo nel termine di cui al comma 1, la Giunta regionale esercita i poteri sostitutivi. 3. Per l'iscrizione nel ruolo i soggetti interessati devono essere in possesso del certificato di abilitazione professionale previsto dal decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 recante il nuovo codice della strada, e successive modificazioni, di seguito denominato Codice della strada. 4. L'iscrizione nel ruolo avviene previo superamento di un esame sostenuto davanti alla competente commissione tecnica provinciale che accerta i requisiti di idoneita' all'esercizio del servizio con particolare riferimento alla conoscenza delle norme dettate dal Codice della strada e relativo regolamento di attuazione e dai regolamenti locali in materia, nonche' alle conoscenze geografiche e di toponomastica. 5. L'iscrizione nel ruolo costituisce requisito indispensabile per il rilascio della licenza per l'esercizio del servizio di taxi e dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente. 6. L'iscrizione nel ruolo e' altresi' necessaria per prestare attivita' di conducente di veicoli adibiti a servizi pubblici non di linea in qualita' di sostituto del titolare della licenza e dell'autorizzazione per un tempo definito e/o un viaggio determinato, o in qualita' di dipendente di impresa autorizzata al servizio di noleggio con conducente o di sostituto a tempo determinato del dipendente medesimo. 7. I soggetti che, al momento dell'istituzione del ruolo, risultino gia' titolari di licenza o autorizzazione sono iscritti di diritto nel ruolo.