Art. 10.
  Ruolo di conducenti di veicoli adibiti a servizi pubblici non di
linea
 
  1. Le province, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore  della
presente   legge,   istituiscono   presso  le  camere  di  commercio,
industria, artigianato e  agricoltura  il  ruolo  dei  conducenti  di
veicoli  adibiti a servizi pubblici non di linea e ne danno immediata
comunicazione alla Giunta regionale.
  2. Qualora le province non istituiscano il ruolo nel termine di cui
al comma 1, la Giunta regionale esercita i poteri sostitutivi.
  3. Per l'iscrizione nel ruolo i soggetti interessati devono  essere
in  possesso  del  certificato di abilitazione professionale previsto
dal decreto legislativo 30 aprile  1992,  n.  285  recante  il  nuovo
codice   della   strada,   e  successive  modificazioni,  di  seguito
denominato Codice della strada.
  4.  L'iscrizione  nel  ruolo avviene previo superamento di un esame
sostenuto davanti alla competente commissione tecnica provinciale che
accerta i requisiti  di  idoneita'  all'esercizio  del  servizio  con
particolare  riferimento  alla  conoscenza  delle  norme  dettate dal
Codice della strada  e  relativo  regolamento  di  attuazione  e  dai
regolamenti  locali in materia, nonche' alle conoscenze geografiche e
di toponomastica.
  5. L'iscrizione nel ruolo costituisce requisito indispensabile  per
il  rilascio  della  licenza  per  l'esercizio del servizio di taxi e
dell'autorizzazione per l'esercizio  del  servizio  di  noleggio  con
conducente.
  6.  L'iscrizione  nel  ruolo  e'  altresi'  necessaria per prestare
attivita' di conducente di veicoli adibiti a servizi pubblici non  di
linea   in  qualita'  di  sostituto  del  titolare  della  licenza  e
dell'autorizzazione per un tempo definito e/o un viaggio determinato,
o in qualita' di dipendente di impresa  autorizzata  al  servizio  di
noleggio  con  conducente  o  di  sostituto  a  tempo determinato del
dipendente medesimo.
  7. I soggetti che, al momento dell'istituzione del ruolo, risultino
gia' titolari di licenza o autorizzazione sono  iscritti  di  diritto
nel ruolo.