Art. 11.
                   Commissione tecnica provinciale
 
  1.  E'  istituita,  presso  ciascuna provincia, una commissione per
l'accertamento  dei   requisiti   d'idoneita'   all'esercizio   della
professione  di  conducente di veicoli adibiti a servizi pubblici non
di linea.
  2. La commissione, nominata dalla provincia, e' composta:
   a) da un  dirigente  dell'amministrazione  provinciale  o  un  suo
delegato, che la presiede;
   b)  dal  dirigente  del  dipartimento viabilita' e trasporti della
regione o da un suo delegato;
   c) da un rappresentante  dell'ufficio  provinciale  motorizzazione
civile trasporti in concessione, competente per territorio;
   d)  da  un  rappresentante  designato  dalla  competente camera di
commercio, industria, artigianato e agricoltura;
   e) da un rappresentante designato dalle associazioni di categoria;
   f) da un rappresentante designato dalle  organizzazioni  sindacali
di categoria.
  3.  Le  mansioni  di segretario sono svolte da un funzionario della
provincia.
  4. La commissione provvede:
   a) a valutare  la  regolarita'  delle  domande,  ad  accertare  il
possesso dei requisiti ai fini dell'ammissione all'esame di idoneita'
all'esercizio del servizio;
   b) ad espletare l'esame secondo i criteri e le modalita' stabilite
dall'amministrazione  provinciale  ai sensi dell'articolo 7, comma 1,
lettera e);
   c)  a  determinare  l'esito  finale  dell'esame  ed  a redigere il
relativo elenco.
  5. Avverso gli atti della commissione, entro  trenta  giorni  dalla
data  di  ricevimento della notifica e' ammesso ricorso al presidente
della Giunta regionale che decide  entro  novanta  giorni  dalla  sua
presentazione.  Trascorso  tale termine senza che il presidente della
Giunta regionale si sia pronunciato, il ricorso si intende respinto.