Art. 11. Commissione tecnica provinciale 1. E' istituita, presso ciascuna provincia, una commissione per l'accertamento dei requisiti d'idoneita' all'esercizio della professione di conducente di veicoli adibiti a servizi pubblici non di linea. 2. La commissione, nominata dalla provincia, e' composta: a) da un dirigente dell'amministrazione provinciale o un suo delegato, che la presiede; b) dal dirigente del dipartimento viabilita' e trasporti della regione o da un suo delegato; c) da un rappresentante dell'ufficio provinciale motorizzazione civile trasporti in concessione, competente per territorio; d) da un rappresentante designato dalla competente camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura; e) da un rappresentante designato dalle associazioni di categoria; f) da un rappresentante designato dalle organizzazioni sindacali di categoria. 3. Le mansioni di segretario sono svolte da un funzionario della provincia. 4. La commissione provvede: a) a valutare la regolarita' delle domande, ad accertare il possesso dei requisiti ai fini dell'ammissione all'esame di idoneita' all'esercizio del servizio; b) ad espletare l'esame secondo i criteri e le modalita' stabilite dall'amministrazione provinciale ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera e); c) a determinare l'esito finale dell'esame ed a redigere il relativo elenco. 5. Avverso gli atti della commissione, entro trenta giorni dalla data di ricevimento della notifica e' ammesso ricorso al presidente della Giunta regionale che decide entro novanta giorni dalla sua presentazione. Trascorso tale termine senza che il presidente della Giunta regionale si sia pronunciato, il ricorso si intende respinto.