Art. 12. Commissione consultiva provinciale. 1. E' istituita, presso ciascuna provincia, una commissione consultiva competente ad esprimere pareri in ordine ai provvedimenti previsti dall'articolo 7, comma 1, lettere a), e), g) ed h). 2. La commissione, nominata dalla provincia, e' composta: a) dal presidente dell'amministrazione provinciale o un suo delegato, che la presiede; b) da un rappresentante dei comuni designato dall'associazione nazionale comuni italiani; c) da un rappresentante designato dalle associazioni di categoria; d) da un rappresentante dell'Azienda di promozione turistica interessata; e) da un rappresentante delle associazioni degli utenti. 3. La commissione puo' avvalersi della consulenza di studiosi ed esperti dei trasporti e del traffico. 4. Le mansioni di segretario sono svolte da un funzionario della provincia. 5. Ai componenti della commissione spetta un gettone di presenza, per giornata di seduta, determinato ai sensi dell'articolo 187 della legge regionale 10 giugno 1991, n. 12, e successive modificazioni e integrazioni.