Art. 12.
                 Commissione consultiva provinciale.
 
  1.  E'  istituita,  presso  ciascuna  provincia,  una   commissione
consultiva  competente ad esprimere pareri in ordine ai provvedimenti
previsti dall'articolo 7, comma 1, lettere a), e), g) ed h).
  2. La commissione, nominata dalla provincia, e' composta:
   a)  dal  presidente  dell'amministrazione  provinciale  o  un  suo
delegato, che la presiede;
   b)  da  un  rappresentante  dei comuni designato dall'associazione
nazionale comuni italiani;
   c) da un rappresentante designato dalle associazioni di categoria;
   d) da  un  rappresentante  dell'Azienda  di  promozione  turistica
interessata;
   e) da un rappresentante delle associazioni degli utenti.
  3.  La  commissione  puo' avvalersi della consulenza di studiosi ed
esperti dei trasporti e del traffico.
  4. Le mansioni di segretario sono svolte da  un  funzionario  della
provincia.
  5.  Ai  componenti della commissione spetta un gettone di presenza,
per giornata di seduta, determinato ai sensi dell'articolo 187  della
legge  regionale  10 giugno 1991, n. 12, e successive modificazioni e
integrazioni.