Art. 13.
                   Commissione consultiva comunale
 
  1. E' istituita, presso ciascun comune, una commissione  consultiva
che  esprime pareri in ordine ai provvedimenti previsti dall'articolo
8, comma 1, lettere a) e g).
  2. La commissione deve essere  composta,  oltre  che  dai  soggetti
indicati  dall'articolo  4,  comma 4, della legge 15 gennaio 1992, n.
21,  anche  da  un  rappresentante  della  provincia  competente  per
territorio.