Art. 13. Commissione consultiva comunale 1. E' istituita, presso ciascun comune, una commissione consultiva che esprime pareri in ordine ai provvedimenti previsti dall'articolo 8, comma 1, lettere a) e g). 2. La commissione deve essere composta, oltre che dai soggetti indicati dall'articolo 4, comma 4, della legge 15 gennaio 1992, n. 21, anche da un rappresentante della provincia competente per territorio.