Art. 14.
                          Figure giuridiche
 
  1.  I titolari di licenza per l'esercizio del servizio di taxi o di
autorizzazione  per  l'esercizio  del  servizio   di   noleggio   con
conducente,  al  fine  del  libero esercizio della propria attivita',
possono:
   a)  essere  iscritti,  nella  qualita'  di  titolari  di   impresa
artigiana  di  trasporto,  all'albo  delle imprese artigiane previsto
dall'articolo 5 della legge 8 agosto 1985, n. 443;
   b)  associarsi  in  cooperative di produzione e lavoro, intendendo
come tali quelle a proprieta' collettiva, ovvero  in  cooperative  di
servizi,   operanti   in   conformita'   alle   norme  vigenti  sulla
cooperazione;
   c) associarsi in consorzio tra imprese artigiane ed  in  tutte  le
altre forme previste dalla legge;
   d) essere titolari di imprese private individuali o societarie che
esercitano esclusivamente le attivita' di noleggio con conducente.
  2.  Nei casi di cui al comma 1 e' consentito conferire la licenza o
l'autorizzazione agli organismi ivi previsti e rientrare in  possesso
della licenza o dell'autorizzazione precedentemente conferita in caso
di recesso, decadenza od esclusione dagli organismi medesimi.
  3. In caso di recesso dagli organismi di cui al comma 1, la licenza
o l'autorizzazione non potra' essere ritrasferita al socio conferente
se non sia trascorso almeno un anno dal recesso.