Art. 15. Modalita' per rilascio delle licenze e delle autorizzazioni 1. La licenza per l'esercizio del servizio di taxi e l'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente sono rilasciate dalle amministrazioni comunali, mediante bando di pubblico concorso per titoli ed esami, a singoli che abbiano la proprieta' o la disponibilita' giuridica del veicolo e che possono gestirle in forma singola o associata. Nel caso previsto dall'articolo 14 comma 1 lettera d), il requisito dell'iscrizione a ruolo si ritiene soddisfatto qualora esso sia posseduto da almeno una persona inserita nella struttura dell'impresa in qualita' di socio amministratore nella societa' di persone e di amministratore per ogni altro tipo di societa' o di dipendente a livello direzionale cui sia affidata in modo effettivo e permanente la conduzione dell'impresa. 2. La licenza e l'autorizzazione sono riferite ad un singolo veicolo. Non e' ammesso, in capo ad un medesimo soggetto, il cumulo di piu' licenze ovvero il cumulo della licenza e dell'autorizzazione. E' invece ammesso il cumulo, in capo ad un medesimo soggetto, di piu' autorizzazioni. Le situazioni difformi devono essere regolarizzate entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge. 3. L'avere esercitato l'attivita' di sostituzione di cui all'articolo 16 nel servizio di taxi per un periodo di tempo complessivo di almeno sei mesi, ovvero essere stato dipendente di una impresa di noleggio con conducente per il medesimo periodo, costituisce titolo preferenziale ai fini del rilascio della licenza per l'esercizio del servizio di taxi o dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente. 4. Per poter conseguire l'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente e' obbligatoria la disponibilita' di una rimessa, presso la quale i veicoli sostano e sono a disposizione dell'utenza.