Art. 15.
     Modalita' per rilascio delle licenze e delle autorizzazioni
 
  1.   La   licenza   per   l'esercizio   del   servizio  di  taxi  e
l'autorizzazione  per  l'esercizio  del  servizio  di  noleggio   con
conducente  sono  rilasciate dalle amministrazioni comunali, mediante
bando di pubblico concorso per titoli ed esami, a singoli che abbiano
la proprieta' o la disponibilita' giuridica del veicolo e che possono
gestirle  in  forma  singola  o  associata.     Nel   caso   previsto
dall'articolo  14  comma 1 lettera d), il requisito dell'iscrizione a
ruolo si ritiene soddisfatto qualora esso sia posseduto da almeno una
persona inserita nella struttura dell'impresa in  qualita'  di  socio
amministratore nella societa' di persone e di amministratore per ogni
altro  tipo di societa' o di dipendente a livello direzionale cui sia
affidata in modo effettivo e permanente la conduzione dell'impresa.
  2. La licenza  e  l'autorizzazione  sono  riferite  ad  un  singolo
veicolo.   Non e' ammesso, in capo ad un medesimo soggetto, il cumulo
di piu' licenze ovvero il cumulo della licenza e dell'autorizzazione.
E' invece ammesso il cumulo, in capo ad un medesimo soggetto, di piu'
autorizzazioni. Le situazioni difformi  devono  essere  regolarizzate
entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.
  3.   L'avere   esercitato   l'attivita'   di  sostituzione  di  cui
all'articolo 16  nel  servizio  di  taxi  per  un  periodo  di  tempo
complessivo di almeno sei mesi, ovvero essere stato dipendente di una
impresa   di   noleggio  con  conducente  per  il  medesimo  periodo,
costituisce titolo preferenziale ai fini del rilascio  della  licenza
per  l'esercizio  del  servizio  di  taxi  o  dell'autorizzazione per
l'esercizio del servizio di noleggio con conducente.
  4.  Per  poter  conseguire  l'autorizzazione  per  l'esercizio  del
servizio di noleggio con conducente e' obbligatoria la disponibilita'
di  una  rimessa,  presso  la  quale  i  veicoli  sostano  e  sono  a
disposizione dell'utenza.