Art. 16.
                       Sostituzione alla guida
 
  1.  I  titolari  di  licenza  o  di  autorizzazione  possono essere
sostituiti temporaneamente da  persone  iscritte  nel  ruolo  di  cui
all'articolo 10 e in possesso dei requisiti prescritti:
   a)  per  motivi  di  salute,  inabilita'  temporanea, gravidanza e
puerperio;
   b) per chiamata alle armi;
   c) per un periodo di ferie non superiore a giorni trenta annui;
   d) per sospensione o ritiro temporaneo dei titoli professionali;
   e) nel caso di  incarichi  a  tempo  pieno  sindacali  o  pubblici
elettivi.
  2.  Gli  eredi  minori  dei  titolari  di  licenza o autorizzazione
possono farsi  sostituire  da  persone  iscritte  nel  ruolo  di  cui
all'articolo  10  ed  in  possesso  dei  requisiti prescritti fino al
raggiungimento  dell'eta'   prevista   per   il   conseguimento   del
certificato di abilitazione professionale di cui all'articolo 116 del
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 ed agli articoli 310 e 311
del decreto del Presidente della repubblica 16 dicembre 1992, n. 495,
con  la  concessione  di  un  ulteriore  anno  per  il  conseguimento
dell'iscrizione al ruolo di cui all'articolo 10.
  3. Il rapporto di lavoro  con  il  sostituto  e'  regolato  con  un
contratto  di  lavoro a tempo determinato secondo la disciplina della
legge 18 aprile 1962, n. 230. A tal fine l'assunzione  del  sostituto
e'  equiparata  a quella effettuata per sostituire lavoratori assenti
per i quali sussista il diritto alla conservazione del posto, di  cui
alla  lettera b) del secondo comma dell'articolo 1 della citata legge
n. 230/1962.  Tale contratto deve essere  stipulato  sulla  base  del
contratto  collettivo nazionale di lavoratori dello specifico settore
o, in mancanza, sulla base  del  contratto  collettivo  nazionale  di
lavoratori  di  categorie similari. Il rapporto con il sostituto puo'
essere regolato anche in base ad un  contratto  di  gestione  per  un
termine non superiore a sei mesi.
  4.  I titolari di licenza per l'esercizio del servizio di taxi e di
autorizzazione  per  l'esercizio  del  servizio   di   noleggio   con
conducente  possono  avvalersi, nello svolgimento del servizio, della
collaborazione di familiari, sempreche' iscritti  nel  ruolo  di  cui
all'articolo   10,  conformemente  a  quanto  previsto  dall'articolo
230-bis del Codice civile.
  5. Entro un anno dalla data di entrata  in  vigore  della  presente
legge  il  regime delle sostituzioni in atto deve essere uniformato a
quello stabilito dalla presente legge.