Art. 16. Sostituzione alla guida 1. I titolari di licenza o di autorizzazione possono essere sostituiti temporaneamente da persone iscritte nel ruolo di cui all'articolo 10 e in possesso dei requisiti prescritti: a) per motivi di salute, inabilita' temporanea, gravidanza e puerperio; b) per chiamata alle armi; c) per un periodo di ferie non superiore a giorni trenta annui; d) per sospensione o ritiro temporaneo dei titoli professionali; e) nel caso di incarichi a tempo pieno sindacali o pubblici elettivi. 2. Gli eredi minori dei titolari di licenza o autorizzazione possono farsi sostituire da persone iscritte nel ruolo di cui all'articolo 10 ed in possesso dei requisiti prescritti fino al raggiungimento dell'eta' prevista per il conseguimento del certificato di abilitazione professionale di cui all'articolo 116 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 ed agli articoli 310 e 311 del decreto del Presidente della repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, con la concessione di un ulteriore anno per il conseguimento dell'iscrizione al ruolo di cui all'articolo 10. 3. Il rapporto di lavoro con il sostituto e' regolato con un contratto di lavoro a tempo determinato secondo la disciplina della legge 18 aprile 1962, n. 230. A tal fine l'assunzione del sostituto e' equiparata a quella effettuata per sostituire lavoratori assenti per i quali sussista il diritto alla conservazione del posto, di cui alla lettera b) del secondo comma dell'articolo 1 della citata legge n. 230/1962. Tale contratto deve essere stipulato sulla base del contratto collettivo nazionale di lavoratori dello specifico settore o, in mancanza, sulla base del contratto collettivo nazionale di lavoratori di categorie similari. Il rapporto con il sostituto puo' essere regolato anche in base ad un contratto di gestione per un termine non superiore a sei mesi. 4. I titolari di licenza per l'esercizio del servizio di taxi e di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente possono avvalersi, nello svolgimento del servizio, della collaborazione di familiari, sempreche' iscritti nel ruolo di cui all'articolo 10, conformemente a quanto previsto dall'articolo 230-bis del Codice civile. 5. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge il regime delle sostituzioni in atto deve essere uniformato a quello stabilito dalla presente legge.