Art. 18. Trasporto disabili 1. I comuni, in conformita' a quanto previsto nell'articolo 14 della legge 15 gennaio 1992, n. 21 e nell'articolo 26 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, dettano norme per stabilire specifiche condizioni di servizio per il trasporto di soggetti disabili, nonche' il numero e il tipo di veicoli gia' esistenti da attrezzare anche al trasporto di soggetti disabili non deambulanti. 2. Al fine di migliorare le condizioni dei servizi di trasporto per i soggetti disabili non deambulanti, la Giunta regionale concede contributi una tantum con modalita' attuative da stabilire con propria deliberazione. 3. I contributi di cui al comma 2 sono concessi a titolari di licenza di taxi o di autorizzazione di noleggio con conducente che, entro un anno dell'entrata in vigore della presente legge, avranno adibito al servizio di trasporto per disabili non deambulanti veicoli idonei.