Art. 18.
                         Trasporto disabili
 
  1.  I  comuni,  in  conformita'  a quanto previsto nell'articolo 14
della legge 15 gennaio 1992, n. 21 e nell'articolo 26 della  legge  5
febbraio  1992,  n.  104,  dettano  norme  per  stabilire  specifiche
condizioni di servizio per il trasporto di soggetti disabili, nonche'
il numero e il tipo di veicoli gia' esistenti da attrezzare anche  al
trasporto di soggetti disabili non deambulanti.
  2. Al fine di migliorare le condizioni dei servizi di trasporto per
i  soggetti  disabili  non  deambulanti,  la Giunta regionale concede
contributi una  tantum  con  modalita'  attuative  da  stabilire  con
propria deliberazione.
  3.  I  contributi  di  cui  al  comma 2 sono concessi a titolari di
licenza di taxi o di autorizzazione di noleggio con  conducente  che,
entro  un  anno  dell'entrata in vigore della presente legge, avranno
adibito al servizio di trasporto per disabili non deambulanti veicoli
idonei.