Art. 2. Definizione 1. Sono definiti servizi pubblici non di linea quelli che provvedono al trasporto collettivo od individuale di persone, con funzione complementare e integrativa rispetto ai servizi pubblici di linea e che vengono effettuati a richiesta dell'utente o degli utenti, in modo non continuativo o periodico, su itinerari e secondo orari stabiliti di volta in volta. 2. Costituiscono servizi pubblici non di linea per via di terra: a) il servizio di taxi effettuato con autovettura, motocarrozzetta e veicoli a trazione animale; b) il servizio di noleggio con conducente effettuato con autovettura, motocarrozzetta e veicoli a trazione animale.