Art. 2.
                             Definizione
 
  1.   Sono  definiti  servizi  pubblici  non  di  linea  quelli  che
provvedono al trasporto collettivo od  individuale  di  persone,  con
funzione  complementare e integrativa rispetto ai servizi pubblici di
linea e che  vengono  effettuati  a  richiesta  dell'utente  o  degli
utenti,  in modo non continuativo o periodico, su itinerari e secondo
orari stabiliti di volta in volta.
  2. Costituiscono servizi pubblici non di linea per via di terra:
   a) il servizio di taxi effettuato con autovettura, motocarrozzetta
e veicoli a trazione animale;
   b)   il   servizio  di  noleggio  con  conducente  effettuato  con
autovettura, motocarrozzetta e veicoli a trazione animale.