Art. 3. Servizio di taxi 1. Il servizio di taxi ha lo scopo di soddisfare le esigenze del trasporto individuale o di piccoli gruppi di persone con le seguenti caratteristiche: a) si rivolge a una utenza indifferenziata; b) lo stazionamento avviene in luogo pubblico; c) il prelevamento dell'utente ovvero l'inizio del servizio sono effettuati con partenza dal territorio del comune che ha rilasciato la licenza per qualunque destinazione con il necessario assenso del conducente per le destinazioni oltre il limite comunale, fatto salvo quanto previsto per le zone di intensa conurbazione. 2. La prestazione del servizio e' obbligatoria all'interno delle aree comunali. 3. I veicoli adibiti al servizio di taxi possono circolare e sostare liberamente secondo quanto stabilito dai regolamenti di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a). 4. Il servizio puo' essere esercitato solo da soggetti muniti di apposita licenza rilasciata dal comune. 5. Nelle zone aeroportuali i titolari di licenza di taxi rilasciata dal comune capoluogo di provincia, nonche' dai comuni nel cui territorio ricade l'aeroporto, sono autorizzati a svolgere il servizio da e per l'aeroporto.