Art. 3.
                          Servizio di taxi
 
  1. Il servizio di taxi ha lo scopo di soddisfare  le  esigenze  del
trasporto  individuale o di piccoli gruppi di persone con le seguenti
caratteristiche:
   a) si rivolge a una utenza indifferenziata;
   b) lo stazionamento avviene in luogo pubblico;
   c) il prelevamento dell'utente ovvero l'inizio del  servizio  sono
effettuati  con  partenza dal territorio del comune che ha rilasciato
la licenza per qualunque destinazione con il necessario  assenso  del
conducente  per le destinazioni oltre il limite comunale, fatto salvo
quanto previsto per le zone di intensa conurbazione.
  2. La prestazione del servizio e'  obbligatoria  all'interno  delle
aree comunali.
  3.  I  veicoli  adibiti  al  servizio  di  taxi possono circolare e
sostare liberamente secondo quanto stabilito dai regolamenti  di  cui
all'articolo 8, comma 1, lettera a).
  4.  Il  servizio  puo' essere esercitato solo da soggetti muniti di
apposita licenza rilasciata dal comune.
  5. Nelle zone aeroportuali i titolari di licenza di taxi rilasciata
dal comune  capoluogo  di  provincia,  nonche'  dai  comuni  nel  cui
territorio   ricade  l'aeroporto,  sono  autorizzati  a  svolgere  il
servizio da e per  l'aeroporto.