Art. 4. Servizio di noleggio con conducente 1. Il servizio di noleggio con conducente si rivolge all'utenza specifica che avanza, presso la sede del vettore, apposita richiesta per una determinata prestazione a tempo e/o viaggio. 2. Lo stazionamento dei mezzi adibiti al servizio avviene all'interno delle rimesse. E' vietata la sosta in posteggio di stazionamento su suolo pubblico nell'ambito territoriale dei comuni dotati di servizio di taxi. 3. Le prenotazioni di trasporto sono effettuate presso le rispettive rimesse o sedi del vettore. 4. La prestazione del servizio non e' obbligatoria. 5. L'inizio del servizio, con utenza diretta in qualsiasi destinazione, avviene con partenza dalla sede del vettore o dalla rimessa posta nel comune che ha rilasciato l'autorizzazione. Il prelevamento dell'utente puo' avvenire anche fuori dal comune che ha rilasciato l'autorizzazione, purche' la prenotazione, con contratto o con lettera d'incarico, sia avvenuta presso la sede del vettore e sia disponibile a bordo del veicolo. 6. Il servizio puo' essere esercitato solo da soggetti muniti di apposita autorizzazione rilasciata dal comune.