Art. 4.
                 Servizio di noleggio con conducente
 
  1. Il servizio di noleggio con  conducente  si  rivolge  all'utenza
specifica  che avanza, presso la sede del vettore, apposita richiesta
per una determinata prestazione a tempo e/o viaggio.
  2.  Lo  stazionamento  dei  mezzi  adibiti  al   servizio   avviene
all'interno  delle  rimesse.  E'  vietata  la  sosta  in posteggio di
stazionamento su suolo pubblico nell'ambito territoriale  dei  comuni
dotati di servizio di taxi.
  3.   Le   prenotazioni  di  trasporto  sono  effettuate  presso  le
rispettive rimesse o sedi del vettore.
  4. La prestazione del servizio non e' obbligatoria.
  5.  L'inizio  del  servizio,  con  utenza  diretta   in   qualsiasi
destinazione,  avviene  con  partenza  dalla sede del vettore o dalla
rimessa posta nel  comune  che  ha  rilasciato  l'autorizzazione.  Il
prelevamento  dell'utente puo' avvenire anche fuori dal comune che ha
rilasciato  l'autorizzazione, purche' la prenotazione, con  contratto
o  con  lettera d'incarico, sia avvenuta presso la sede del vettore e
sia disponibile a bordo del veicolo.
  6. Il servizio puo' essere esercitato solo da  soggetti  muniti  di
apposita autorizzazione rilasciata dal comune.