Art. 5. Caratteristiche e verifiche dei veicoli 1. I veicoli adibiti ai servizi pubblici non di linea devono essere muniti di apposita carta di circolazione in conformita' alle vigenti disposizioni di legge e possedere le caratteristiche stabilite dall'articolo 12 della legge 15 gennaio 1992, n. 21. 2. L'autorita' competente al rilascio delle licenze ed autorizzazioni puo' prevedere, per particolari esigenze, ulteriori prescrizioni relativamente al tipo ed alle caratteristiche dei veicoli. 3. I veicoli, prima dell'immissione in servizio, sono sottoposti a verifica da parte delle autorita' di cui al comma 2, che accerta la loro rispondenza alle indicazioni contenute nell'atto autorizzativo.