Art. 5.
               Caratteristiche e verifiche dei veicoli
 
  1. I veicoli adibiti ai servizi pubblici non di linea devono essere
muniti  di apposita carta di circolazione in conformita' alle vigenti
disposizioni  di  legge  e  possedere  le  caratteristiche  stabilite
dall'articolo 12 della legge 15 gennaio 1992, n. 21.
  2.   L'autorita'   competente   al   rilascio   delle   licenze  ed
autorizzazioni puo' prevedere, per  particolari  esigenze,  ulteriori
prescrizioni  relativamente  al  tipo  ed  alle  caratteristiche  dei
veicoli.
  3. I veicoli, prima dell'immissione in servizio, sono sottoposti  a
verifica  da  parte delle autorita' di cui al comma 2, che accerta la
loro rispondenza alle indicazioni contenute nell'atto autorizzativo.