Art. 6.
                        Competenze regionali
 
  1. La  Giunta  regionale  stabilisce,  con  proprio  provvedimento,
sentite le province, in relazione alle tipologie di servizio definite
all'articolo  2,  comma 2, i contingenti di licenze ed autorizzazioni
assentibili dai comuni.
  2. I contingenti di cui al comma 1, sono determinati sulla base dei
seguenti indicatori:
   a) popolazione residente nel territorio comunale;
   b) domanda di mobilita';
   c)  servizi  di  trasporto  pubblico  locale  esistenti   e   loro
integrazioni con altri sistemi di trasporto;
   d) flusso turistico di cura, o di soggiorno;
   e) presenza di strutture economico-produttive;
   f)  trasporto  disabili, garantendo una percentuale almeno pari al
cinque per  cento  del  numero  complessivo  delle  licenze  di  taxi
rilasciate.