Art. 6. Competenze regionali 1. La Giunta regionale stabilisce, con proprio provvedimento, sentite le province, in relazione alle tipologie di servizio definite all'articolo 2, comma 2, i contingenti di licenze ed autorizzazioni assentibili dai comuni. 2. I contingenti di cui al comma 1, sono determinati sulla base dei seguenti indicatori: a) popolazione residente nel territorio comunale; b) domanda di mobilita'; c) servizi di trasporto pubblico locale esistenti e loro integrazioni con altri sistemi di trasporto; d) flusso turistico di cura, o di soggiorno; e) presenza di strutture economico-produttive; f) trasporto disabili, garantendo una percentuale almeno pari al cinque per cento del numero complessivo delle licenze di taxi rilasciate.