Art. 7.
                        Deleghe alle province
 
  1. Sono delegate alle province le seguenti funzioni amministrative:
   a) l'approvazione dei regolamenti comunali e le relative modifiche
riguardanti i servizi pubblici non di linea;
   b)  la  vigilanza  sull'uniformita'  dei  regolamenti  al  fine di
ottenere una  maggiore  razionalita'  ed  efficienza  entro  l'ambito
provinciale;
   c)   la   nomina   della   Commissione   tecnica  provinciale  per
l'accertamento dei requisiti d'idoneita' dei conducenti dei  veicoli,
di cui all'articolo 11;
   d)  la  nomina  della  Commissione  consultiva  provinciale di cui
all'articolo 12;
   e)  l'adozione  di  norme   regolamentari   che   comprendano   la
determinazione  dei requisiti di idoneita' morale e professionale per
l'esercizio del servizio da  accertare  ai  fini  dell'iscrizione  al
ruolo,  nonche'  la  determinazione dei criteri e delle modalita' per
l'ammissione  all'esame  di  idoneita'  e  per  l'espletamento  dello
stesso;
   f)  l'approvazione  dell'elenco, risultante dall'esame di cui alla
lettera e), con obbligo di comunicazione  alla  camera  di  commercio
industria,  artigianato  ed agricoltura, presso la quale e' istituito
il relativo ruolo dei conducenti;
   g) l'adozione di norme speciali atte ad  assicurare  una  gestione
uniforme  e  coordinata  del  servizio  nelle  zone caratterizzate da
intensa  conurbazione,  individuate  secondo   i   criteri   di   cui
all'articolo 6, comma 2;
   h)  la  decisione  dei ricorsi avverso i provvedimenti comunali di
revoca, sospensione e diniego delle licenze e delle autorizzazioni.