Art. 7. Deleghe alle province 1. Sono delegate alle province le seguenti funzioni amministrative: a) l'approvazione dei regolamenti comunali e le relative modifiche riguardanti i servizi pubblici non di linea; b) la vigilanza sull'uniformita' dei regolamenti al fine di ottenere una maggiore razionalita' ed efficienza entro l'ambito provinciale; c) la nomina della Commissione tecnica provinciale per l'accertamento dei requisiti d'idoneita' dei conducenti dei veicoli, di cui all'articolo 11; d) la nomina della Commissione consultiva provinciale di cui all'articolo 12; e) l'adozione di norme regolamentari che comprendano la determinazione dei requisiti di idoneita' morale e professionale per l'esercizio del servizio da accertare ai fini dell'iscrizione al ruolo, nonche' la determinazione dei criteri e delle modalita' per l'ammissione all'esame di idoneita' e per l'espletamento dello stesso; f) l'approvazione dell'elenco, risultante dall'esame di cui alla lettera e), con obbligo di comunicazione alla camera di commercio industria, artigianato ed agricoltura, presso la quale e' istituito il relativo ruolo dei conducenti; g) l'adozione di norme speciali atte ad assicurare una gestione uniforme e coordinata del servizio nelle zone caratterizzate da intensa conurbazione, individuate secondo i criteri di cui all'articolo 6, comma 2; h) la decisione dei ricorsi avverso i provvedimenti comunali di revoca, sospensione e diniego delle licenze e delle autorizzazioni.