Art. 8. Competenze comunali 1. Le funzioni amministrative dei comuni, nel quadro del vigente ordinamento statale, riguardano: a) l'emanazione dei regolamenti relativi all'esercizio dei servizi pubblici non di linea secondo i criteri stabiliti nell'articolo 9; b) il rilascio della licenza del servizio di taxi; c) il rilascio dell'autorizzazione al servizio di noleggio con conducente; d) l'autorizzazione al rinnovo e al trasferimento della titolarita' delle licenze e autorizzazioni; e) l'autorizzazione alla sostituzione alla guida del titolare di licenza o di autorizzazioni; f) la costituzione e nomina della Commissione consultiva comunale di cui all'articolo 13; g) la determinazione annuale delle tariffe per il servizio di taxi e il servizio di noleggio con conducente, sulla base delle disposizioni di cui all'articolo 13, legge 15 gennaio 1992, n. 21. 2. I comuni sono tenuti a comunicare annualmente le tariffe alle province e alle camere di commercio. 3. I comuni che non sono dotati di servizio di taxi possono autorizzare i veicoli adibiti al servizio di noleggio con conducente allo stazionamento su aree pubbliche determinate. 4. I comuni, nell'ambito o in prossimita' di porti, aeroporti e stazioni ferroviarie, in accordo con le organizzazioni sindacali di categoria, possono derogare a quanto previsto dall'articolo 4, comma 2, purche' la sosta avvenga in aree diverse da quelle destinate al servizio di taxi e comunque da esse chiaramente distinte, delimitate ed individuate, ai fini dello stazionamento delle autovetture in servizio di noleggio con conducente. In tale ipotesi il servizio deve essere svolto, a seguito di apposita richiesta presso la sede del vettore con utenza diretta nell'ambito territoriale del comune che ha rilasciato l'autorizzazione.