Art. 8.
                         Competenze comunali
 
  1. Le funzioni amministrative dei comuni, nel  quadro  del  vigente
ordinamento statale, riguardano:
   a) l'emanazione dei regolamenti relativi all'esercizio dei servizi
pubblici non di linea secondo i criteri stabiliti nell'articolo 9;
   b) il rilascio della licenza del servizio di taxi;
   c)  il  rilascio  dell'autorizzazione  al servizio di noleggio con
conducente;
   d)  l'autorizzazione  al  rinnovo   e   al   trasferimento   della
titolarita' delle licenze e autorizzazioni;
   e)  l'autorizzazione  alla sostituzione alla guida del titolare di
licenza o di autorizzazioni;
   f) la costituzione e nomina della Commissione consultiva  comunale
di cui all'articolo 13;
   g) la determinazione annuale delle tariffe per il servizio di taxi
e   il   servizio  di  noleggio  con  conducente,  sulla  base  delle
disposizioni di cui all'articolo 13, legge 15 gennaio 1992, n. 21.
  2. I comuni sono tenuti a comunicare annualmente  le  tariffe  alle
province e alle camere di commercio.
  3.  I  comuni  che  non  sono  dotati  di  servizio di taxi possono
autorizzare i veicoli adibiti al servizio di noleggio con  conducente
allo stazionamento su aree pubbliche determinate.
  4.  I  comuni,  nell'ambito  o in prossimita' di porti, aeroporti e
stazioni ferroviarie, in accordo con le organizzazioni  sindacali  di
categoria,  possono derogare a quanto previsto dall'articolo 4, comma
2, purche' la sosta avvenga in aree diverse da  quelle  destinate  al
servizio  di taxi e comunque da esse chiaramente distinte, delimitate
ed individuate, ai fini  dello  stazionamento  delle  autovetture  in
servizio di noleggio con conducente. In tale ipotesi il servizio deve
essere  svolto,  a  seguito  di apposita richiesta presso la sede del
vettore con utenza diretta nell'ambito territoriale del comune che ha
rilasciato l'autorizzazione.