Art. 9.
                        Regolamenti comunali
 
  1. I regolamenti per la disciplina  dei  servizi  pubblici  non  di
linea  sono adottati dai comuni, entro centoventi giorni dall'entrata
in vigore della presente legge,  sentita  la  competente  commissione
consultiva  comunale,  ed approvati dall'amministrazione provinciale,
ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera a).
  2. I regolamenti devono stabilire:
   a)  il  numero  dei  veicoli  da  adibire ad ogni singolo servizio
nell'ambito dei contingenti stabiliti ai sensi dell'articolo 6;
   b) le modalita' per lo svolgimento del servizio;
   c) le caratteristiche, le verifiche e i controlli dei veicoli;
   d) i criteri per la determinazione delle tariffe per  il  servizio
di taxi;
   e)  i  requisiti e le condizioni per il rilascio della licenza per
l'esercizio  del  servizio  di  taxi  e  della   autorizzazione   per
l'esercizio del servizio di noleggio con conducente.
  3. I regolamenti devono, tra l'altro, prevedere:
   a) i criteri per la predisposizione del bando di concorso pubblico
ai  fini  delle  assegnazioni  delle  licenze e delle autorizzazioni,
nonche' la composizione delle relative commissioni di concorso;
   b) la durata delle licenze e autorizzazioni, il termine  entro  il
quale  il  titolare  dovra' iniziare il servizio, le modalita' per il
rinnovo;
   c)  le  modalita'  per   il   trasferimento   delle   licenze   ed
autorizzazioni;
   d) gli obblighi dei titolari delle autorizzazioni e licenze;
   e)  gli  obblighi  dei  sostituti  alla  guida  nell'esercizio del
servizio pubblico;
   f) le modalita' di turnazione al fine di garantire il servizio;
   g) le aree destinate allo stazionamento  dei  veicoli  adibiti  al
servizio pubblico;
   h) le eventuali prescrizioni connesse con l'esercizio dei servizi;
   i)  una  adeguata pubblicizzazione delle tariffe, delle condizioni
del  trasporto  e  della  possibilita'  di   reclami   a   protezione
dell'utenza;
   l) la procedura per la definizione dei reclami;
   m)  le  sanzioni  da comminare ai contravventori alle disposizioni
stesse.
  4. Le modalita' per lo svolgimento del servizio di cui al comma  2,
lettera  b),  comprendono  la possibilita' di utilizzare anche per il
servizio di taxi le autovetture  immatricolate  per  l'esercizio  del
servizio  di  noleggio  con  conducente,  nonche' l'eventuale esonero
dall'obbligo del tassametro per il servizio di taxi, nei  comuni  con
le  caratteristiche  individuate  in  applicazione  dell'articolo 14,
comma 3, della legge 15 gennaio 1992, n. 21.