Art. 9. Regolamenti comunali 1. I regolamenti per la disciplina dei servizi pubblici non di linea sono adottati dai comuni, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentita la competente commissione consultiva comunale, ed approvati dall'amministrazione provinciale, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera a). 2. I regolamenti devono stabilire: a) il numero dei veicoli da adibire ad ogni singolo servizio nell'ambito dei contingenti stabiliti ai sensi dell'articolo 6; b) le modalita' per lo svolgimento del servizio; c) le caratteristiche, le verifiche e i controlli dei veicoli; d) i criteri per la determinazione delle tariffe per il servizio di taxi; e) i requisiti e le condizioni per il rilascio della licenza per l'esercizio del servizio di taxi e della autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente. 3. I regolamenti devono, tra l'altro, prevedere: a) i criteri per la predisposizione del bando di concorso pubblico ai fini delle assegnazioni delle licenze e delle autorizzazioni, nonche' la composizione delle relative commissioni di concorso; b) la durata delle licenze e autorizzazioni, il termine entro il quale il titolare dovra' iniziare il servizio, le modalita' per il rinnovo; c) le modalita' per il trasferimento delle licenze ed autorizzazioni; d) gli obblighi dei titolari delle autorizzazioni e licenze; e) gli obblighi dei sostituti alla guida nell'esercizio del servizio pubblico; f) le modalita' di turnazione al fine di garantire il servizio; g) le aree destinate allo stazionamento dei veicoli adibiti al servizio pubblico; h) le eventuali prescrizioni connesse con l'esercizio dei servizi; i) una adeguata pubblicizzazione delle tariffe, delle condizioni del trasporto e della possibilita' di reclami a protezione dell'utenza; l) la procedura per la definizione dei reclami; m) le sanzioni da comminare ai contravventori alle disposizioni stesse. 4. Le modalita' per lo svolgimento del servizio di cui al comma 2, lettera b), comprendono la possibilita' di utilizzare anche per il servizio di taxi le autovetture immatricolate per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente, nonche' l'eventuale esonero dall'obbligo del tassametro per il servizio di taxi, nei comuni con le caratteristiche individuate in applicazione dell'articolo 14, comma 3, della legge 15 gennaio 1992, n. 21.