Art. 10.
                     Termini per la devoluzione
                 alla sezione centrale del CO.RE.CO.
 
  1.  All'articolo  17  della legge regionale 3 dicembre 1991, n. 44,
l'ultimo  periodo  del  comma  3  e'  sostituito  dal  seguente:  "La
devoluzione  deve  avere  luogo  entro il termine perentorio di venti
giorni dalla data in cui la deliberazione e' pervenuta  alla  sezione
provinciale".